Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Canepa Dante e Lorenzo, con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 novembre 1993 al 9 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Casadei di Casadei Donatella & C., con sede in Meldola (Forli') e unita' in Meldola (Forli'), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi & C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unita' in Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 2 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Free Man, con sede in Morciano di Romagna (Forli') e unita' in Sant'Angelo in Vado (Pesaro), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 novembre 1993 al 3 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icoma industriale, con sede in Milano, e unita' in Cornaredo (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 ottobre 1993 al 29 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Gilardi & C., con sede in Biella (Vercelli) e unita' in Biella (Vercelli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1991 al 13 maggio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pama, con sede in Scheggia (Perugia) e unita' in Perugia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 gennaio 1993 al 18 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacex, con sede in Milano e unita' in Nova Milanese (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 novembre 1993 al 17 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Soitaab di Moretti Carlo & C., con sede in Ronco Briantino (Milano) e unita' in Ronco Briantino (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 giugno 1993 al 6 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Taccaliti Mario di Vantaggioli Pierina e Figlie, con sede in Camerano (Ancona) e unita' in Camerano (Ancona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 ottobre 1993 al 7 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Technoagest, con sede in Castel Romano (Roma) e unita' in Castel Romano (Roma), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1993 al 15 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.I.D., con sede in Catania e unita' in Catania, per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Ferrari, con sede in S. Antonio di Porto Mantovano (Mantova) e unita' in S. Antonio di Porto Mantovano (Mantova), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 31 novembre 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castelli, con sede in Bologna, limitatamente alle unita' di Imola (Bologna) e Ozzano Emilia (Bologna), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonderie Sabiem, con sede in Bologna e unita' in Bologna e Cadriano (Bologna), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frattini costruzioni meccaniche, con sede in Seriate (Bergamo) e unita' in Seriate (Bergamo), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruber, con sede in Milano e unita' di Pompiano (Brescia), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.M., con sede in Rimini (Forli') e unita' in Rimini (Forli') e Villa Verucchio (Forli'), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994. Con decreto ministeriale 10 maggio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Stampa Triestina, con sede in Trieste e unita' in Trieste, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 aprile 1993 al 25 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.