Con  decreto  ministeriale  9 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. Canepa Dante e Lorenzo, con sede in  Pozzuoli
(Napoli)  e  unita'  in  Napoli, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  10  novembre
1993 al 9 novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Casadei di Casadei Donatella & C.,
con  sede  in  Meldola  (Forli')  e  unita'  in  Meldola (Forli'), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 1 ottobre 1993 al 30 settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli
Lombardi  &  C. Prefabbricati, con sede in Bitetto (Bari) e unita' in
Bitetto (Bari), per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 2 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Free Man, con sede  in  Morciano  di  Romagna
(Forli')  e unita' in Sant'Angelo in Vado (Pesaro), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 4 novembre 1993 al 3 novembre 1994.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Icoma  industriale,  con sede in Milano, e
unita' in Cornaredo (Milano), e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 30 ottobre
1993 al 29 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Gilardi & C., con sede  in  Biella
(Vercelli)   e   unita'  in  Biella  (Vercelli),  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 14 maggio 1991 al 13 maggio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Pama, con sede in Scheggia (Perugia) e unita'
in   Perugia,   e'  autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 19  gennaio  1993  al  18
gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Sacex, con sede in Milano e unita' in Nova
Milanese (Milano), e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale dal 18 novembre 1993 al 17
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Soitaab di Moretti Carlo & C.,  con  sede  in
Ronco  Briantino  (Milano)  e  unita' in Ronco Briantino (Milano), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 7 giugno 1993 al 6 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.d.f.  Taccaliti  Mario  di Vantaggioli Pierina e
Figlie, con sede in Camerano (Ancona) e unita' in Camerano  (Ancona),
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dall'8 ottobre 1993 al 7 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Technoagest, con sede in Castel Romano (Roma)
e unita' in Castel Romano (Roma), e'  autorizzata  la  corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno
1993 al 15 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  A.I.D.,
con sede in Catania e unita' in Catania, per il periodo dal 6 gennaio
1994 al 5 luglio 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a.  Calzaturificio  Ferrari,  con  sede  in  S.
Antonio  di Porto Mantovano (Mantova) e unita' in S. Antonio di Porto
Mantovano (Mantova), e' prorogata la corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini   della   determinazione   del   trattamento,   del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1  dicembre
1993 al 31 novembre 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Castelli, con sede in Bologna,  limitatamente
alle  unita'  di  Imola  (Bologna)  e  Ozzano  Emilia  (Bologna),  e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi'  concesso,  per  il  periodo  dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio
1995.
   Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Fonderie Sabiem, con sede in Bologna e unita'
in  Bologna  e Cadriano (Bologna), e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Con decreto ministeriale 9 maggio 1994 in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Frattini costruzioni meccaniche, con sede in
Seriate (Bergamo) e unita' in  Seriate  (Bergamo),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995.
   Con  decreto  ministeriale  9  maggio   1994   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Gruber,
con sede in Milano e unita' di Pompiano (Brescia), per il periodo dal
1 marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   Con  decreto  ministeriale  9 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. S.C.M., con sede in Rimini (Forli') e  unita'
in  Rimini  (Forli')  e  Villa  Verucchio  (Forli'),  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Con  decreto  ministeriale 10 maggio 1994 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Editoriale  Stampa  Triestina,  con  sede  in
Trieste  e  unita'  in  Trieste, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  26  aprile
1993 al 25 aprile 1994.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.