IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro; Ritenuto che per le formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalita' sono state presentate; Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, cosi' come modificato dall'articolo 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187; Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente; Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili; Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa; Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione: pubblico registro automobilistico di Latina nei giorni dal 1 al 12 febbraio 1994 per mancata prestazione di alcuni addetti al servizio; pubblico registro automobilistico di Napoli nei giorni 25, 26 e 28 febbraio 1994 per consentire le attivita' tecnico-addestrative strettamente indispensabili all'avvio delle nuove procecure automatizzate; Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi evento di carattere eccezionale; Decreta: Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, presso i sottoindicati uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati, la mancata riscossione della imposta erariale di trascrizione per le formalita' che andavano eseguite entro tali date nonche' il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi dagli uffici medesimi nello stesso termine; pubblico registro automobilistico di Latina nei giorni dal 1 al 12 febbraio 1994; pubblico registro automobilistico di Napoli nei giorni 25, 26 e 28 febbraio 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 1994 Il direttore generale: ROXAS