IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  47  del  testo  unico  delle  leggi   sui   consigli
provinciali  dell'economia  corporativa  e  sugli  uffici provinciali
dell'economia corporativa approvato con regio  decreto  20  settembre
1934, n. 2011;
  Vista  la  legge  4  novembre  1981,  n.  630,  recante nuove norme
concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle
denunce al registro  delle  ditte  presso  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
  Visto  l'art.  12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 secondo cui
le denunce al registro delle ditte debbono essere prodotte sui moduli
approvati   dal   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato;
  Visto il comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n.
63, secondo cui il deposito  degli  atti  relativi  alla  tenuta  del
registro  delle  imprese,  con  effetto  anche  per  l'iscrizione nel
registro delle ditte, nonche' degli atti da pubblicare nel bollettino
ufficiale delle societa' per  azioni  e  a  responsabilita'  limitata
avviene per il tramite delle camere di commercio;
  Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce
presso  le  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
l'ufficio del registro delle imprese ed in particolare il comma 11 in
base al quale le stesse camere di commercio, a decorrere  dalla  data
di  entrata  in vigore della predetta legge, sono tenute ad acquisire
alla propria banca dati gli atti comunque soggetti  all'iscrizione  o
al deposito nel registro delle imprese;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25 febbraio 1994 con cui e' stata
approvata la nuova modulistica per la presentazione delle denunce  al
registro delle ditte idonea a soddisfare le finalita' di cui al comma
11 dell'art. 8 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  Visto  che l'entrata in vigore di detta modulistica e' fissata al 1
giugno 1994;
  Considerato che le camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura   dispongono   ancora  di  considere  voli  scorte  della
precedente modulistica  e  che  l'eventuale  suo  ulteriore  uso  non
pregiudica  l'attuazione  del disposto di cui al citato art. 8, comma
11, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  Preso inoltre atto delle difficolta' segnalate da alcune  categorie
di  utenti  in  ordine all'utilizzo della nuova modulistica a partire
dalla predetta data;
  Ritenuto opportuno apportare parziali modifiche ad alcuni  riquadri
dei  moduli  di  cui  al citato decreto ministeriale 25 febbraio 1994
anche in relazione a quanto previsto nella risoluzione del  Ministero
delle  finanze  n.  310599 del 25 luglio 1985 concernente il deposito
degli atti per la pubblicazione nel Busarl;
                              Decreta:
  1.  Ai  moduli  approvati con decreto ministeriale 25 febbraio 1994
sono apportate le seguenti modifiche:
   modulo AS/2: al riquadro "17/Documenti allegati" la frase "1 copia
autent. per Busarl"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "1  copia  per
Busarl";
   modulo  AS/4:  al  riquadro "Documenti allegati" la frase "1 copia
autent. per Busarl"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "1  copia  per
Busarl";
   modulo  AS/4:  al  riquadro  "Altri  moduli  allegati"  la dizione
"intercalare P1" e la relativa casella sono eliminate;
   modulo B:  l'intestazione  "Registro  delle  imprese  -  Busarl  -
Deposito  unificato  ai  sensi  della legge n. 63/93 e dell'art. 2435
c.c." e' sostituita dalla seguente "Deposito di bilanci  d'esercizio,
situazioni  patrimoniali  (consorzi) e altri documenti previsti dalla
legge n. 310/1993";
   l'allegato A  e'  sostituito  dall'allegato  accluso  al  presente
decreto.
  2.  Le  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
sono autorizzate, fino ad esaurimento delle  scorte  e  comunque  non
oltre  il  15  settembre 1994, ad utilizzare la modulistica approvata
con decreto ministeriale 27 dicembre 1988.
  3. Per i  moduli  B  (registro  delle  imprese  -  Busarl  Deposito
unificato  ai  sensi della legge n. 63/93 e dell'art. 2435 del codice
civile), AT/1 (Iscrizione di atti di trasferimento della proprieta' o
del  godimento  di  azienda  -  legge  12  agosto  1993,  n.  310)  e
Intercalare P/1 (elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su
azioni  o  quote  sociali),  approvati  con  decreto  ministeriale 25
febbraio 1994, l'entrata in vigore resta ferma alla  data  del  primo
giugno 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 maggio 1994
                                                  Il Ministro: GNUTTI