IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; Vista la legge 4 novembre 1981, n. 630, recante nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'art. 12 del decreto ministeriale 9 marzo 1982 secondo cui le denunce al registro delle ditte debbono essere prodotte sui moduli approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, secondo cui il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonche' degli atti da pubblicare nel bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata avviene per il tramite delle camere di commercio; Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'ufficio del registro delle imprese ed in particolare il comma 11 in base al quale le stesse camere di commercio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge, sono tenute ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1994 con cui e' stata approvata la nuova modulistica per la presentazione delle denunce al registro delle ditte idonea a soddisfare le finalita' di cui al comma 11 dell'art. 8 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580; Visto che l'entrata in vigore di detta modulistica e' fissata al 1 giugno 1994; Considerato che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dispongono ancora di considere voli scorte della precedente modulistica e che l'eventuale suo ulteriore uso non pregiudica l'attuazione del disposto di cui al citato art. 8, comma 11, della legge 29 dicembre 1993, n. 580; Preso inoltre atto delle difficolta' segnalate da alcune categorie di utenti in ordine all'utilizzo della nuova modulistica a partire dalla predetta data; Ritenuto opportuno apportare parziali modifiche ad alcuni riquadri dei moduli di cui al citato decreto ministeriale 25 febbraio 1994 anche in relazione a quanto previsto nella risoluzione del Ministero delle finanze n. 310599 del 25 luglio 1985 concernente il deposito degli atti per la pubblicazione nel Busarl; Decreta: 1. Ai moduli approvati con decreto ministeriale 25 febbraio 1994 sono apportate le seguenti modifiche: modulo AS/2: al riquadro "17/Documenti allegati" la frase "1 copia autent. per Busarl" e' sostituita dalla seguente: "1 copia per Busarl"; modulo AS/4: al riquadro "Documenti allegati" la frase "1 copia autent. per Busarl" e' sostituita dalla seguente: "1 copia per Busarl"; modulo AS/4: al riquadro "Altri moduli allegati" la dizione "intercalare P1" e la relativa casella sono eliminate; modulo B: l'intestazione "Registro delle imprese - Busarl - Deposito unificato ai sensi della legge n. 63/93 e dell'art. 2435 c.c." e' sostituita dalla seguente "Deposito di bilanci d'esercizio, situazioni patrimoniali (consorzi) e altri documenti previsti dalla legge n. 310/1993"; l'allegato A e' sostituito dall'allegato accluso al presente decreto. 2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate, fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 15 settembre 1994, ad utilizzare la modulistica approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1988. 3. Per i moduli B (registro delle imprese - Busarl Deposito unificato ai sensi della legge n. 63/93 e dell'art. 2435 del codice civile), AT/1 (Iscrizione di atti di trasferimento della proprieta' o del godimento di azienda - legge 12 agosto 1993, n. 310) e Intercalare P/1 (elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali), approvati con decreto ministeriale 25 febbraio 1994, l'entrata in vigore resta ferma alla data del primo giugno 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 1994 Il Ministro: GNUTTI