Con decreto ministeriale n. I/2/1196/94 del 21 marzo 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.314.801.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Lazio, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1546/94 del 26 marzo 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Latina e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.692.446.500, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Lazio, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/703/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Varese e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.740.348.378, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Varese, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/720/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Varese e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 56.911.652.875, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Varese, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/655 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 25.597.769.702, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/439/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Como e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 19.717.784.209, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/701/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 133.820.437.485, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/761/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Bergamo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 23.511.233.570, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Bergamo, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/907/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 38.402.839.198, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/702/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.998.315.929, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/699/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Cremona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.885.659.270, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Cremona, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/722/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito C della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 44.237.699.783, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/728/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Rieti e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 754.672.415, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Rieti, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/906/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Alessandria e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.230.311.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Piemonte, sezione staccata di Alessandria, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1036/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Alessandria e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.862.181.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Piemonte, sezione staccata di Alessandria, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/700/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Campobasso e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.171.255.148, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Molise, sezione staccata di Campobasso, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/908/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.972.994.314, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Salerno, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/762 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Benevento e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.973.155.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome del contribuente D'Ambrosio Vito. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Benevento, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/726/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Teramo e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1994, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.140.020.693, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, sezione staccata di Teramo, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/975/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito A della provincia di Mantova e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.626.930.763, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Mantova, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/725/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito della provincia di Ancona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.092.152.998, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per le Marche, sezione staccata di Ancona, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/727/94 del 26 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Macerata e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.157.321.896, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per le Marche, sezione staccata di Macerata, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1029/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.470.340.833, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Piemonte, sezione staccata di Torino, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1028/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Torino e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.916.594.365, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per il Piemonte, sezione staccata di Torino, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/972/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Matera e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.951.037.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, iscritto a nome della ditta "Scatolificio del Basento S.a.s. di Ruggeri Mario". Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Basilicata, sezione staccata di Matera, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/202/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito C della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 18.646.092.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1086/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.346.729.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1078/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Catanzaro e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 50.176.642.204, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Catanzaro, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1079/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B della provincia di Catanzaro e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 69.518.141.216, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Catanzaro, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1080/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.766.072.438, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1081/94 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Reggio Calabria e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.255.027.252, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti. Con decreto ministeriale n. I/2/1082 del 28 febbraio 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Cosenza e' concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 7.983.945.798, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, del carico iscritto a nome di contribuenti vari. Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse. La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Cosenza, dara' attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvedera' ad ogni ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.