IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'Anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; Visto in particolare l'art. 20, comma 2, lettera e), della suddetta legge n. 413/1991 concernente l'obbligo di comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto; Considerato che l'art. 20 suddetto prevede la emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'Anagrafe tributaria, su supporto magnetico, gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediane scrittura privata e non registrati. 2. Le comunicazioni con nota di accompagnamento conforme all'allegato A, devono essere trasmesse all'Anagrafe tributaria - Centro informativo delle entrate, codice P05, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, entro il 31 marzo di ciascun anno, relativamente ai contratti stipulati nell'anno precedente. 3. I dati da registrare nei supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi, sono stabiliti nell'allegato B al presente decreto. 4. Ove non risulti possibile la fornitura mediante supporti magnetici, i dati richiesti potranno essere trasmessi utilizzando per ciascun contratto il modello conforme all'allegato C al presente decreto. 5. La prima fornitura, relativa all'anno 1993, dovra' essere effettuata entro il 31 ottobre 1994.