IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"; Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica; Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche; Visto il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556 del 1988; Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante "interventi urgenti in favore dell'economia", convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237; Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 237/1993; Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Umbria, presentati ai sensi della predetta legge; Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con decreto 4 agosto 1993: Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilita' dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito che comprende anche l'interesse sociale alla realizzazione dell'opera; Ritenuto che le osservazioni formulate, in sede dei lavori della citata commissione tecnica, dal rappresentante del Ministero per i beni culturali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorita', delle quali restano salvi gli eventuali interventi; Ritenuto di dover dare attuazione alle finalita' della legge n. 237/1993, nel modo piu' ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati; Ritenuto che, per tutte le ragioni esposte, i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessita' di realizzazione; Ritenuto di determinare, comunque, le modalita' di finanziamento in relazione soprattutto all'immediata eseguibilita' di ciascun progetto; Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988, il contributo in conto capitale e' erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e tenuto altresi' conto dei criteri di ripartizione del contributo di cui all'art. 3, del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988; Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, va calcolato, regione per regione, in relazione alla disponibilita' dei fondi attribuiti alla regione ed al numero dei progetti finanziati, e comunque in misura percentualmente costante all'interno della medesima regione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e' stato delegato ad esercitare le funzioni ed i compiti attribuiti dal decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport; Visto il parere della Conferenza Stato-regioni espresso nella seduta del 30 marzo 1994; Decreta: Art. 1. Sono approvati i progetti a carattere regionnale per la regione Umbria, di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi dell'articolo 12- bis della legge n. 237/1993.