IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Visto l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cosi' come modificato dall'art. 12-bis della legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'art. 26 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, relativo alla costituzione del "Fondo centrale di garanzia" presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), per le finalita' indicate nello stesso articolo; Visto l'art. 7 della legge 10 ottobre 1957, n. 517, cosi' come modificato dall'art. 26 della legge n. 317/1991, con il quale viene istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti per il credito agevolato al commercio; Visto il comma 4 dell'art. 26 della legge n. 317/1991 che estende ai finanziamenti concessi ai consorzi ed alle societa' consortili, ai sensi della medesima legge, la possibilita' dell'intervento della garanzia dei Fondi di cui sopra, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanato di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. 1. La garanzia sui finanziamenti concessi ai concorzi e alle societa' consortili ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' accordata con il seguente criterio: a) per i consorzi e le societa' consortili costituiti in maggioranza da piccole e medie imprese industriali e/o artigiane l'intervento e' effettuato a valere sul Fondo di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche; b) per i consorzi e le societa' consortili costituiti in maggioranza da piccole e medie imprese commerciali e/o di servizi l'intervento e' effettuato a valere sul fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modifiche.