IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 ottobre  1991,  n.  317,  recante  interventi  per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
  Visto  l'art.  20  della  legge  12 agosto 1977, n. 675, cosi' come
modificato dall'art. 12-bis della legge  29  marzo  1979,  n.  91,  e
dall'art.  26  della  legge  5  ottobre  1991,  n. 317, relativo alla
costituzione del  "Fondo  centrale  di  garanzia"  presso  l'Istituto
centrale  per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), per
le finalita' indicate nello stesso articolo;
  Visto l'art. 7 della legge 10 ottobre  1957,  n.  517,  cosi'  come
modificato  dall'art.  26 della legge n. 317/1991, con il quale viene
istituito presso  il  Mediocredito  centrale  un  Fondo  centrale  di
garanzia  per  la  copertura  dei  rischi  connessi  ai finanziamenti
previsti per il credito agevolato al commercio;
  Visto il comma 4 dell'art. 26 della legge n. 317/1991  che  estende
ai finanziamenti concessi ai consorzi ed alle societa' consortili, ai
sensi  della  medesima  legge,  la possibilita' dell'intervento della
garanzia  dei  Fondi  di  cui  sopra,  secondo  criteri  e  modalita'
stabiliti  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato emanato di concerto con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La garanzia  sui  finanziamenti  concessi  ai  concorzi  e  alle
societa'  consortili  ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e'
accordata con il seguente criterio:
    a)  per  i  consorzi  e  le  societa'  consortili  costituiti  in
maggioranza  da  piccole  e  medie  imprese industriali e/o artigiane
l'intervento e' effettuato a valere sul  Fondo  di  cui  all'art.  20
della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifiche;
    b)  per  i  consorzi  e  le  societa'  consortili  costituiti  in
maggioranza da piccole e medie imprese  commerciali  e/o  di  servizi
l'intervento e' effettuato a valere sul fondo di cui all'art. 7 della
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modifiche.