IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: "il commissario liquidatore dell'EFIM puo' chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu' societa' controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera b). Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento."; Visto il decreto-legge 23 marzo 1994, n. 191, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo il citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce, tra l'altro, che "Il commissario liquidatore puo' chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu' societa' controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle societa' controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorita' di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sara' preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate societa'. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministero del tesoro". Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed, in particolare, il titolo V; Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, n. 01064/925/A-2; Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993; Viste le lettere n. CL 731/94 e n. AP 27/94, rispettivamente, del 27 aprile e del 2 maggio 1994, con le quali il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato richiesta di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, della Breda progetti e costruzioni S.p.a., con sede in Roma, in via Vittorio Emanuele Orlando n. 75, sulla base di motivazioni che sono qui integralmente richiamate e recepite; Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la Breda progetti e costruzioni S.p.a.: e' una societa' posseduta dall'EFIM al 100% ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni; ha chiuso il bilancio dell'esercizio 1992 con 5,986 miliardi di lire di perdite; Considerato che, come fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, e' attualmente in corso la procedura di vendita dei cespiti aziendali della societa'; Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore dell'EFIM, la liquidazione della societa' e' ulteriormente giustificata dalla dismissione dell'azienda, nonche' dal fatto che solo la liquidazione consente a favore dei creditori - conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, lettera b), del ripetuto decreto-legge n. 487/1992 - l'operativita' della garanzia dello Stato sui debiti della societa'; Considerato che la messa in liquidazione coatta della societa' Breda progetti e costruzioni S.p.a. dovrebbe assicurare una miglior tutela dell'interesse pubblico in termini di minor aggravio per l'erario, in quanto, ai sensi dell'art. 201 della legge fallimentare, sono estese alla liquidazione coatta amministrativa le disposizioni in tema di fallimento che comportano il blocco delle azioni esecutive (art. 51 della legge fallimentare) e la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali (art. 55 della legge fallimentare); Considerato che, secondo quanto fatto presente dal commissario liquidatore, non sussiste alcun rischio in relazione agli effetti revocatori che potrebbero conseguire all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa, su atti di vendita o di disposizione del patrimonio della societa' utilmente effettuati dal commissario liquidatore o su sua autorizzazione, date le disposizioni in materia contenute nell'art. 8 del decreto-legge n. 487/1992 e nell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 191/1994; Considerato che, secondo quanto precisato dal commissario liquidatore con telex n. 08732 del 6 maggio 1994, l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa consente l'accertamento di responsabilita' penali per eventuali reati commessi dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati dalle norme nell'esercizio delle proprie attivita'; Ritenuto che, per i motivi sopra accennati, ricorrono le condizioni previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, cosi' come modificato dall'art. 3, del decreto-legge n. 191/1994 per la sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Breda progetti e costruzioni S.p.a.; Preso atto dell'urgenza rappresentata dal commissario liquidatore dell'EFIM; Decreta: Art. 1. La societa' Breda progetti e costruzioni S.p.a., con sede in Roma, via Vittorio Emanuele Orlando n. 75, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 8283/88, e' assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.