IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione; Visto il decreto ministeriale del 1 marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977; Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale e' stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate; Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 13 maggio 1994, con il quale e' stato fissato nella misura del 10 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 maggio-14 giugno 1994; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del taso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 giugno-14 luglio 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi e' pari al 9,30 per cento; Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1994, e' pari al 9,30 per cento. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1994, e' pari al 9,80 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 1994 p. Il direttore generale: PAOLILLO