IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218; Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuita' operativa tra l'ente conferente e la societa' conferitaria controllata e' assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta societa'", e l'art. 12, primo comma, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi"; Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992; Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993; Visto il proprio decreto del 26 novembre 1993, n. 243265; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi; Tenuto conto delle difficolta' rappresentate per l'ordinato funzionamento degli enti conferenti connesse all'esercizio dell'opzione tra le cariche negli enti stessi e quelle nelle societa' ed enti del gruppo bancario da parte di coloro che alla data del 1 giugno 1994 versino in situazione di incompatibilita'; Decreta: 1. I componenti gli organi di amministrazione e di controllo degli enti conferenti i quali, alla data del 1 giugno 1994, versando in situazione di incompatibilita' ai sensi del decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, abbiano optato per le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio, mantengono i loro incarichi negli enti conferenti fino alla nomina dei successori e comunque non oltre la scadenza del termine di quarantacinque giorni dalla data del presente decreto. Gli enti dovranno sollecitamente promuovere le procedure necessarie per la reintegrazione degli organi. 2. Resta peraltro stabilito che qualora la societa' conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilita' per gli amministratori ed i sindaci degli enti conferenti sara' operativa allo scadere del termine piu' ravvicinato delle cariche ricoperte. Roma, 1 giugno 1994 Il Ministro: DINI