IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Visto in particolare l'art. 27 della predetta legge, concernente le societa' consortili miste; Visto l'art. 21, comma 3, della stessa legge che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi annualmente con proprio decreto il termine per la presentazione delle domande di contributo; Visto lo stesso art. 21, coma 3, in relazione alla predisposizione da parte delle regioni di un progetto programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio; Considerato che, con decreto ministeriale 27 ottobre 1993, n. 601, il termine di presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'art. 27 e' stato fissato, per il primo anno di attuazione, al 13 giugno 1994; Visto che le regioni hano fatto presente la necessita' di una proroga del termine di presentazione delle domande; Considerata l'opportunita' di concedere la proroga richiesta, per consentire l'adempimento da parte di tutte le regioni del dettato normativo, oltre che il rispetto dei principi informatori delle norme sui consorzi e societa' consortili dettate dalla stessa legge n. 317/1991; Decreta: Articolo unico Il termine di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1993, n. 601, concernente la presentazione delle domande di contributo da parte delle societa' consortili miste di cui all'art. 27 della legge n. 317/91, e' prorogato al 31 ottobre 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 giugno 1994 Il Ministro: GNUTTI