Nel sopra indicato supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale,
dopo  la  pag.  3 recante il decreto citato in epigrafe e prima della
pag. 5 recante: "Elenco delle merci", deve intendersi  pubblicata  la
pag. 4 qui di seguito riportata:
   "Nel  presente elenco sono specificate le merci e le tecnologie in
forma tangibile sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione ed il
transito.
   Le merci specificate in elenco sono da intendersi  sia  nuove  che
usate.
   E'  anche  sottoposta  ad  autorizzazione per l'esportazione ed il
transito qualsiasi merce (compresi gli impianti) non specificata  nel
presente  elenco  qualora in tale merce (compresi gli impianti) siano
contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano
l'elemento principale e da questa possano essere  facilmente  rimossi
per altre utilizzazioni.
   N.B.:  -  Per  giudicare  se i componenti specificati nel presente
elenco devono essere considerati elementi  principali  occorre  tener
conto della loro quantita', valore e contenuto tecnologico nonche' di
altri   fattori   o   circostanze   particolari  che  potrebbero  far
individuare tali componenti come l'elemento principale della merce in
esportazione.
   I  sistemi,  sottosistemi  e  relativi  componenti  progettati   o
modificati   per  uso  militare,  sono  specificati  nell'elenco  dei
materiali di armamento.
   L'elenco e' suddiviso nelle 10 categorie seguenti:
    0 - Materiali nucleari, loro attrezzature e apparecchiature;
    1  -  Materiali  speciali,  materiali  chimici,  microrganismi  e
tossine;
    2 - Trattamento e lavorazione dei materiali;
    3 - Materiali elettronici;
    4 - Calcolatori;
    5 - Parte 1 - Telecomunicazioni;
    5 - Parte 2 - Sicurezza dell'informazione;
    6 - Sensori e laser;
    7 - Materiale avionico e di navigazione;
    8 - Materiale navale;
    9   -   Sistemi  di  propulsione,  veicoli  spaziali  e  relative
apparecchiature.
   Ogni categoria e' suddivisa in 5 gruppi, ognuno identificato dalle
lettere da A a E come segue:
    A - Apparecchiature, assiemi e componenti;
    B - Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione;
    C - Materiali;
    D - Software;
    E - Tecnologia.
   In ogni gruppo i paragrafi sono numerati  con  un  codice  di  tre
cifre.  La  prima  cifra  identifica  il  regime  di controllo cui il
materiale si riferisce, come segue:
    0 - Controllo strategico comunitario;
    1 - MTCR;
    2 - NSG;
    3 - Gruppo Australia;
    8 - Sicurezza nazionale.
   Le  rimanenti due cifre identificano il progressivo nell'ambito di
ciascun regime di controllo. Merci similari sono raggruppate per ogni
regime con lo stesso numero di progressivo.  Nell'elenco  sono  anche
riportati i riferimenti per merci similari di ogni regime".