IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole; Vista la delibera del consiglio comunale dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 19 dicembre 1993, n. 134; Vista la delibera della giunta regionale della regione Toscana in data 31 gennaio 1994, n. 687; Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 18 febbraio 1994, n. 26/Div. 2 Sett.; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. A) Dal 25 luglio 1994 al 26 agosto 1994 e' vietato l'affluso nell'isola del Giglio (Grosseto) di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nella stessa; B) dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994 e' vietato l'afflusso, nell'isola del Giglio (Grosseto), agli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.