Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992,  n.
164,  esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione  d'origine  controllata  per  i  vini  "Scavigna",   ha
espresso  parere  favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini
dell'emanazione  del  relativo  decreto  ministeriale  il  testo  del
disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento ed  al  disciplinare  di  produzione  dovranno  essere
inviate  dagli  interessati  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
   denominazioni  d'origine  e  delle indicazioni geografiche tipiche
   dei vini sulla richiesta di riconoscimento della denominazione  di
   origine  controllata  dei  vini "Scavigna" e proposta del relativo
   disciplinare di produzione.
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Scavigna" e' riservata ai
vini bianco, rosso e rosato che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.