IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto ministeriale n. 397018 dell'11 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 1994, con il quale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni - e' stata disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro per l'importo di 300 miliardi di yen, ad un tasso di interesse annuo pari al 3,50%, della durata complessiva di sette anni e cinque mesi, con decorrenza dal 20 gennaio 1994 e scadenza il 20 giugno 2001; Visti, in particolare, l'art. 8 del citato provvedimento, con il quale e' stato previsto che i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia, conseguenti al servizio del prestito, siano regolati con separato decreto ministeriale, nonche' l'art. 10 dello stesso decreto, con il quale e' stato stabilito che il Tesoro potra' stipulare, con una o piu' primarie istituzioni finanziarie italiane od estere, accordi per effetto dei quali potra' sostituire, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di "swap", i pagamenti in yen a tasso fisso, relativi al prestito obbligazionario, con pagamenti a tasso variabile, anche denominati in altra valuta, ed e' stato, altresi', previsto che con separato decreto ministeriale, si sarebbe provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia ai fini del trasferimento dei fondi necessari per la corresponsione degli interessi alle controparti sottospecificate dei rispettivi contratti di "interest rate swap"; Considerato che, in forza di quanto previsto dal sopra citato art. 10, il Tesoro ha stipulato, a decorrere dalla stessa data di emissione, i seguenti contratti di "swap": 50 miliardi di yen con la Morgan Guaranty Trust Company, al tasso di interesse pari al Libor a sei mesi aumentato dello 0,2907%; 50 miliardi di yen con la Swiss Bank Corporation al tasso di interesse pari al Libor a sei mesi aumentato dello 0,2824%; 100 miliardi di yen con il Credit Suisse Financial Products, al tasso di interesse pari al Libor a sei mesi aumentato dello 0,2325%; Considerata l'opportunita' di regolare con un unico decreto i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia derivanti dal servizio finanziario del prestito, sulla base di quanto disposto sia dall'art. 8 che dall'art. 10 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1994; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Ritenuto di doversi provvedere in merito; Decreta: Art. 1. La Morgan Guaranty Trust Company di New York, in qualita' di "Fiscal Agent" di cui al "Fiscal Agency Agreement" del 1 luglio 1993, provvedera' al rimborso dei titoli, alla scadenza del 20 giungo 2001, nonche' al pagamento degli interessi al tasso del 3,50% annuo, da corrispondersi in rate semestrali posticipate scadenti il 20 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno; la prima rata degli interessi con scadenza il 20 giugno 1994 sara', invece, calcolata per un periodo di centocinquantuno giorni e sulla base dell'anno civile.