IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47, il quale all'art. 4 disponeva che per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione a gasolio, aventi i requisiti antinquinamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, immatricolati come nuovi di fabbrica nel periodo dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994, il primo pagamento delle tasse automobilistiche e quelli relativi ai due anni successivi dovevano essere effettuati per gli stessi periodi fissi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985 per i corrispondenti veicoli a benzina e che per gli stessi periodi non era dovuta la sovrattassa diesel, di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni; Considerato che per effetto della mancata conversione in legge del decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47, e dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio 1992, n. 298, 31 dicembre 1992, n. 531, 28 aprile 1993, n. 131, 30 giugno 1993, n. 213 ed a causa della mancata riproposizionie di analoghe norme agevolative per il periodo dal 26 luglio 1992 al 31 dicembre 1992, per gli autoveicoli predetti la tassa automobilistica puo' essere stata corrisposta per quattro o otto mesi, come consentito dal decreto ministeriale 25 novembre 1985 per gli autoveicoli con alimentazione a gasolio; Visto l'art. 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con il quale sono state definitivamente concesse le agevolazioni gia' previste dal decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47, per gli autoveicoli di cui trattasi, immatricolati nel periodo dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994; Ritenuto che, per effetto del frazionamento del pagamento innanzi specificato, ai fini del godimento del beneficio fiscale secondo quanto previsto dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per gli autoveicoli con alimentazione a gasolio contemplati nel medesimo art. 65, comma 5, la tassa automobilistica erariale o regionale deve essere corrisposta per quattro o otto mesi, ove cio' si renda necessario per raggiungere la scadenza del periodo di esenzione dalla sovrattassa diesel; Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data facolta' al Ministro delle finanze di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo; Decreta: In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il rinnovo del pagamento della tassa automobilistica erariale o regionale per i veicoli con alimentazione a gasolio contemplati nello stesso art. 65, comma 5, anziche' in forma annuale deve essere effettuato per quattro o otto mesi, qualora cio' si renda necessario per raggiungere la scadenza del periodo di esenzione dalla sovrattassa diesel. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 1994 Il Ministro: TREMONTI