IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto l'art. 2 della legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  contenente
"Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione e la revisione delle
discipline. . . . . in materia di pubblico impiego. . . . . ";
  Visto l'art. 58-bis del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.
29,  aggiunto  dall'art. 26 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,
n. 546;
  Visto  che,  ai  sensi  del  predetto  art.  58-bis   del   decreto
legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica,  deve  sentire  le
confederazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale prima di definire il codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni;
  Sentite le confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale;
  Ritenuta  la  necessita' di procedere alla definizione del predetto
codice di comportamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Disposizioni di carattere generale
  1. I principi e  i  contenuti  del  presente  codice  costituiscono
specificazioni  esemplificative degli obblighi di diligenza, lealta',
imparzialita'  che  qualificano   il   corretto   adempimento   della
prestazione  lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale
militare, quello della polizia  di  Stato  ed  il  Corpo  di  polizia
penitenziaria,    nonche'   i   componenti   delle   magistrature   e
dell'Avvocatura dello Stato - si  impegnano  ad  osservarlo  all'atto
dell'assunzione in servizio.
  2.  Restano  ferme  le  disposizioni riguardanti la responsabilita'
penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti.
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce  all'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche amministrazioni,
direttive volte ad assicurare il recepimento del presente codice  nei
contratti  collettivi  di  lavoro  e  a  coordinare i principi con la
materia della responsabilita' disciplinare.
  4. Gli uffici delle singole amministrazioni, che  hanno  competenza
in  materia  di  affari generali e personale, vigilano sulla corretta
applicazione del codice e prestano consulenza ai dipendenti sui  casi
concreti.
  5.  Il dirigente dell'ufficio e' responsabile dell'osservanza delle
norme del codice.