IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista  la  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del  suolo,  ed  in
particolare   l'art.   1,   comma   3,  lettera  d),  ai  fini  della
individuazione del contesto territoriale di riferimento  per  la  sua
applicazione, che reca la definizione di bacino idrografico;
  Visto  l'art. 4, comma 1, lettera b), della citata legge n. 183 del
1989 che attribuisce al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  il
compito  di  approvare, con proprio decreto, su proposta del Ministro
dei  lavori  pubblici  e  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
Ministri, gli atti relativi alla delimitazione dei bacini idrografici
di rilievo nazionale ed interregionale;
  Visto  l'art.  13,  comma  2,  della legge n. 183 del 1989 il quale
stabilisce che i bacini di rilievo nazionale ed  interregionale  sono
provvisoriamente  delimitati  come da cartografia allegata al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre  1977,  emanato
ai  sensi  dell'art.  89,  comma  1, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prevedendo, al tempo  stesso,  che
eventuali   variazioni   possono   essere   disposte   ai  sensi  del
soprarichiamato art. 4, comma 1, lettera b), della legge n.  183  del
1989;
  Ritenuta la necessita', per le finalita' di cui sopra, di stabilire
procedure  e  criteri  per  disciplinare e coordinare l'attivita' dei
soggetti interessati alla delimitazione  dei  bacini  idrografici  di
rilievo nazionale ed interregionale;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la
difesa del suolo nella seduta del 9 marzo 1993;
  Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano nella riunione del 14 ottobre 1993;
  Sentite  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio  1991,
n. 13;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 aprile 1994, su  proposta  del  Ministro  dei  lavori
pubblici;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  La delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed
interregionale e' approvata, ai sensi dell'art. 4, comma  1,  lettera
b),  della  legge  18  maggio  1989, n. 183, come modificato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12  gennaio  1991,  n.
13,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, adottata su
proposta del Ministro dei lavori pubblici entro centottanta giorni  a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
fra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge
          n.   183/1989 (recante norme per il riassetto organizzativo
          e funzionale della difesa del suolo) e' il seguente:
             "Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed  il
          Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
          interventi  nel  settore  della  difesa del suolo). - 1. Il
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dei  lavori  pubblici  ovvero  del  Comitato  dei
          Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d),
          e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  approva
          con proprio decreto:
              a) (omissis);
               b)  gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di
          rilievo nazionale e interregionale;
              (omissis)".
             - Il testo dell'art. 1,  comma  1,  lettera  ii),  della
          legge n.  13/1991, e' il seguente:
             "Art.  1  - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli
          atti espressamente previsti dalla Costituzione o  da  norme
          costituzionali  e  quelli  relativi all'organizzazione e al
          personale del Segretariato generale della Presidenza  della
          Repubblica,  emana  i  seguenti altri atti, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente:
              (omissis);
               ii)  tutti  gli  atti  per  i  quali e' intervenuta la
          deliberazione del Consiglio dei Ministri.
             (Omissis)".