IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ed in particolare l'art. 1, comma 3, lettera d), ai fini della individuazione del contesto territoriale di riferimento per la sua applicazione, che reca la definizione di bacino idrografico; Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), della citata legge n. 183 del 1989 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di approvare, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti relativi alla delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale; Visto l'art. 13, comma 2, della legge n. 183 del 1989 il quale stabilisce che i bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, emanato ai sensi dell'art. 89, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prevedendo, al tempo stesso, che eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi del soprarichiamato art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 1989; Ritenuta la necessita', per le finalita' di cui sopra, di stabilire procedure e criteri per disciplinare e coordinare l'attivita' dei soggetti interessati alla delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nella seduta del 9 marzo 1993; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 14 ottobre 1993; Sentite le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994, su proposta del Ministro dei lavori pubblici; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. La delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale e' approvata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dei lavori pubblici entro centottanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge n. 183/1989 (recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e' il seguente: "Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto: a) (omissis); b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale; (omissis)". - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge n. 13/1991, e' il seguente: "Art. 1 - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti espressamente previsti dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente: (omissis); ii) tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri. (Omissis)".