IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223;
  Visti gli articoli 7 e 32 della legge 23 dicembre 1988, n. 833;
  Vista la nota dell'assessorato alla sanita' della  regione  Liguria
del  16  dicembre 1993, con la quale e' stata trasmessa una relazione
in merito ad uno studio sui potenziali rischi per la salute  pubblica
derivanti dal bromuro di metile, effettuata dall'Istituto di igiene e
medicina preventiva dell'Universita' degli studi di Genova;
  Visto  il parere della commissione consultiva per i fitofarmaci, di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  3  agosto
1968,  n. 1255, formulato anche sulla base dell'esame della relazione
trasmessa dalla regione Liguria e degli ulteriori studi  disponibili,
nonche' dei risultati dell'audizione dei soggetti interessati;
  Visto  il parere del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali pervenuto in data 13 aprile 1994;
  Visti il regio decreto del 9 gennaio 1927,  n.  147,  e  successive
modifiche,  le  prescrizioni recate dalla legge del 23 dicembre 1978,
n. 833 e dal decreto del Presidente della Repubblica  del  24  maggio
1988,  n.  236,  nonche'  le  indicazioni fornite dalle circolari del
Ministero dell'interno del  6  giugno  1967  e  del  Ministero  della
sanita' del 6 giugno 1967, n. 5;
  Rilevata  l'esigenza che le imprese specializzate per l'impiego del
bromuro di metile assicurino in modo  scrupoloso  l'attuazione  delle
vigenti disposizioni in materia di controlli sanitari sugli addetti e
di  informazione  delle  autorita' sanitarie nel merito dei controlli
effettuati;
  Ritenuto di adottare ulteriori misure  per  limitare  la  natura  e
l'entita'  degli  impieghi  dei presidi sanitari a base di bromuro di
metile, nonche'  di  prescrivere  ulteriori  misure  cautelative  per
garantire  una  maggiore  sicurezza  in  relazione  all'uso  di detti
presidi sanitari;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. I presidi sanitari contenenti bromuro di metile, autorizzati  ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255, possono essere  impiegati,  oltre  che  per  i  trattamenti  di
quarantena  gia' previsti dalla normativa vigente, esclusivamente per
i trattamenti dei terreni in assenza di colture, per i trattamenti in
vivai e  semenzai  e  per  i  trattamenti  di  disinfestazione  delle
sementi.
  2.  L'impiego  dei  presidi  sanitari di cui al comma 1 e' soggetto
alle seguenti misure cautelative:
   l'operazione di trattamento e  quella  di  scopertura  delle  aree
trattate, la quale ultima non deve avvenire prima di sette giorni dal
trattamento,    devono    essere   effettuate   solo   da   operatori
specializzati, autorizzati ai sensi del regio decreto 9 gennaio 1927,
n. 147, e successive modifiche, nonche' muniti del patentino  di  cui
all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968;
   deve essere rispettata la distanza minima di cinquanta metri dalle
abitazioni,  salvo  espressa  diversa  autorizzazione delle autorita'
sanitarie locali;
   i  trattamenti  al  terreno  possono  essere  effettuati  ad  anni
alterni;
   la  dose  di impiego non deve essere superiore a 60 g/m(Elevato al
Quadrato) per impieghi al terreno, assicurando l'adozione di tecniche
di applicazione, incluso l'uso di adeguate  plastiche  di  copertura,
che consentano di ridurre ulteriormente le dosi.