IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223; Visti gli articoli 7 e 32 della legge 23 dicembre 1988, n. 833; Vista la nota dell'assessorato alla sanita' della regione Liguria del 16 dicembre 1993, con la quale e' stata trasmessa una relazione in merito ad uno studio sui potenziali rischi per la salute pubblica derivanti dal bromuro di metile, effettuata dall'Istituto di igiene e medicina preventiva dell'Universita' degli studi di Genova; Visto il parere della commissione consultiva per i fitofarmaci, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, formulato anche sulla base dell'esame della relazione trasmessa dalla regione Liguria e degli ulteriori studi disponibili, nonche' dei risultati dell'audizione dei soggetti interessati; Visto il parere del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali pervenuto in data 13 aprile 1994; Visti il regio decreto del 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche, le prescrizioni recate dalla legge del 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 236, nonche' le indicazioni fornite dalle circolari del Ministero dell'interno del 6 giugno 1967 e del Ministero della sanita' del 6 giugno 1967, n. 5; Rilevata l'esigenza che le imprese specializzate per l'impiego del bromuro di metile assicurino in modo scrupoloso l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli sanitari sugli addetti e di informazione delle autorita' sanitarie nel merito dei controlli effettuati; Ritenuto di adottare ulteriori misure per limitare la natura e l'entita' degli impieghi dei presidi sanitari a base di bromuro di metile, nonche' di prescrivere ulteriori misure cautelative per garantire una maggiore sicurezza in relazione all'uso di detti presidi sanitari; Ordina: Art. 1. 1. I presidi sanitari contenenti bromuro di metile, autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, possono essere impiegati, oltre che per i trattamenti di quarantena gia' previsti dalla normativa vigente, esclusivamente per i trattamenti dei terreni in assenza di colture, per i trattamenti in vivai e semenzai e per i trattamenti di disinfestazione delle sementi. 2. L'impiego dei presidi sanitari di cui al comma 1 e' soggetto alle seguenti misure cautelative: l'operazione di trattamento e quella di scopertura delle aree trattate, la quale ultima non deve avvenire prima di sette giorni dal trattamento, devono essere effettuate solo da operatori specializzati, autorizzati ai sensi del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche, nonche' muniti del patentino di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968; deve essere rispettata la distanza minima di cinquanta metri dalle abitazioni, salvo espressa diversa autorizzazione delle autorita' sanitarie locali; i trattamenti al terreno possono essere effettuati ad anni alterni; la dose di impiego non deve essere superiore a 60 g/m(Elevato al Quadrato) per impieghi al terreno, assicurando l'adozione di tecniche di applicazione, incluso l'uso di adeguate plastiche di copertura, che consentano di ridurre ulteriormente le dosi.