IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993;
  Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  291  del  13  dicembre  1993, concernente il
programma di emissioni numismatiche per l'anno 1994;
  Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente  la
coniazione  e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche
nei tagli da  lire  mille,  cinquemila,  diecimila,  cinquantamila  e
centomila;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  emettere  una  moneta d'argento da L.
1.000 dedicata alla Flora e fauna da salvare - millesimo 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere  monete  d'argento
da L. 1.000, dedicate alla Flora e fauna da salvare - millesimo 1994,
da  fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati
italiani o stranieri.