IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista la legge 5 giugno 1990,  n.  135,  recante  il  programma  di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Visto  l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, modificato
dal decreto ministeriale 25 marzo 1991, del  24  giugno  1993  e,  da
ultimo,  dal  decreto  ministeriale  17  febbraio  1994,  il quale ha
stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso  variabile
di  cui  all'art.  1,  comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la
misura massima del tasso di interesse annuo  posticipato  applicabile
e'   costituita   dalla  media  aritmetica  semplice  del  rendimento
effettivo medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici  soggetti  ad
imposta,  comunicato  dalla  Banca  d'Italia,  e  della media mensile
aritmetica semplice dei tassi giornalieri  del  RIBOR,  rilevati  dal
Comitato  di  gestione  mercato telematico dei depositi interbancari,
con una maggiorazione dello 0,75;
  Visto il ripetuto art. 4 del sopra citato decreto ministeriale  con
il quale viene stabilito che al tasso come sopra rilevato va aggiunto
uno spread nella misura dello 0,80;
  Viste  le  note  con  le  quali la Banca d'Italia ed il Comitato di
gestione del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari  hanno
comunicato  rispettivamente  i  seguenti  dati  relativi ai parametri
utilizzati per la determinazione del  tasso  di  riferimento  per  le
operazioni  previste  dalla  legge  n. 135/1990, regolate dai decreti
ministeriali del 25 marzo 1991, del 24  giugno  1993  e  17  febbraio
1994:
   rendimento  effettivo  medio  lordo  del  campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 9,547%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
7,8636;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato, inoltre, che alla media  mensile  aritmetica  semplice
dei  tassi  giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello
0,75;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di  mutuo
di  cui  alla legge 5 giugno 1990, n. 135, regolate a tasso variabile
e' pari al 9,10%.
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima  del  tasso  di  interesse annuo posticipato per il periodo 1
luglio-31 dicembre 1994 e' pari al 9,90%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 giugno 1994
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO