IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO
                     QUALE AUTORITA' COMPETENTE
                      IN MATERIA DI SPETTACOLO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
  Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819;
  Visto  il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 29, che reca interventi
urgenti in favore del cinema, convertito nella legge  n.  153  del  1
marzo 1994;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge n. 26 del 1994, che ha affidato la
gestione  di  fondi statali a sostegno dell'attivita' cinematografica
alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito  cinematografico
e teatrale S.p.a.;
  Visto  l'art.  16 del decreto-legge n. 26 del 1994 che ha istituito
un fondo denominato "fondo di garanzia" che ha lo scopo di  garantire
gli  investimenti  promossi  dalle imprese cinematografiche nazionali
nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film  di
lungometraggio  dichiarati  di  interesse  culturale  nazionale  e di
quelli di cui all'art. 28 della medesima legge;
  Ritenuta la necessita' di fissare  le  modalita'  di  gestione  del
fondo di garanzia e di stabilirne i principi e i criteri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  gestione  del fondo di garanzia di cui al primo comma dell'art.
16 del decreto-legge n. 26 del 14 gennaio 1994, affidata per tre anni
alla Banca  nazionale  del  lavoro  -  Sezione  autonoma  di  credito
cinematografico   e  teatrale  S.p.a.,  e'  disciplinata  secondo  le
disposizioni del presente decreto.
  La relativa contabilita' dovra' essere tenuta  separata  da  quella
degli altri fondi e delle altre attivita' della Sezione.