IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO QUALE AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213; Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819; Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 29, che reca interventi urgenti in favore del cinema, convertito nella legge n. 153 del 1 marzo 1994; Visto l'art. 7 del decreto-legge n. 26 del 1994, che ha affidato la gestione di fondi statali a sostegno dell'attivita' cinematografica alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.; Visto l'art. 16 del decreto-legge n. 26 del 1994 che ha istituito un fondo denominato "fondo di garanzia" che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge; Ritenuta la necessita' di fissare le modalita' di gestione del fondo di garanzia e di stabilirne i principi e i criteri; Decreta: Art. 1. La gestione del fondo di garanzia di cui al primo comma dell'art. 16 del decreto-legge n. 26 del 14 gennaio 1994, affidata per tre anni alla Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito cinematografico e teatrale S.p.a., e' disciplinata secondo le disposizioni del presente decreto. La relativa contabilita' dovra' essere tenuta separata da quella degli altri fondi e delle altre attivita' della Sezione.