IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO QUALE AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI SPETTACOLO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213; Vista la legge 1 marzo 1994, n. 153, di conversione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema; Visto l'art. 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, concernente lo sfruttamento televisivo di opere filmiche; Considerato che il terzo comma del predetto art. 55 pone, per le emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, l'obbligo di reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili stabilita annualmente con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo; Considerata la necessita' di dover pertanto provvedere alla determinazione della predetta quota per l'anno 1994; Ritenuto opportuno in sede di prima applicazione della norma non discostarsi dalla quota minima prevista; Sentita la Commissione centrale per la cinematografia; Decreta: Art. 1. 1. Le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota pari al 10% degli utili conseguiti nell'anno 1994. 2. Della quota di cui al comma precedente, almeno il 60% deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse.