IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO
                     QUALE AUTORITA' COMPETENTE
                      IN MATERIA DI SPETTACOLO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
  Vista   la   legge  1  marzo  1994,  n.  153,  di  conversione  del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi  urgenti  in
favore del cinema;
  Visto  l'art.  55  della  legge  4  novembre  1965,  n.  1213, come
sostituito dall'art. 12 del decreto-legge 14  gennaio  1994,  n.  26,
concernente lo sfruttamento televisivo di opere filmiche;
  Considerato  che  il  terzo comma del predetto art. 55 pone, per le
emittenti  che  effettuano  trasmissioni  in  codice   a   prevalente
contenuto  cinematografico, l'obbligo di reinvestire nella produzione
di  opere  filmiche  nazionali  una  quota  degli   utili   stabilita
annualmente  con  decreto  dell'Autorita'  competente  in  materia di
spettacolo;
  Considerata  la  necessita'  di  dover  pertanto  provvedere   alla
determinazione della predetta quota per l'anno 1994;
  Ritenuto  opportuno  in  sede di prima applicazione della norma non
discostarsi dalla quota minima prevista;
  Sentita la Commissione centrale per la cinematografia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice  a
prevalente  contenuto cinematografico sono tenute a reinvestire nella
produzione di opere filmiche nazionali una quota pari  al  10%  degli
utili conseguiti nell'anno 1994.
  2.  Della  quota  di  cui  al  comma precedente, almeno il 60% deve
essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti
stesse.