IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, si provvede all'identificazione dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale delegate o attribuite dallo Stato ed alla determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992; Visto l'art. 54, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale stabilisce che i trasferimenti erariali agli enti locali devono garantire i servizi locali indispensabili; Visto il decreto interministeriale del 28 maggio 1993, n. 5184/E3 con il quale, in applicazione dell'art. 11, comma 1, del decreto- legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, vengono definiti i servizi locali indispensabili, ai fini della non assoggettabilita' ad esecuzione forzata delle somme ad essi destinati; Visto l'art. 36 punti a) e b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale stabilisce che la detrazione del 5 per cento da operare ogni anno e per sedici anni sul complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, non deve, comunque, ledere la parte dei contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, del- egate o attribuite alle amministrazioni provinciali e ai comuni; Considerato che il contributo minimo garantito destinato ai servizi indispensabili statali e' determinato nella misura massima del 5 per cento del complesso dei contributi ordinari e perequativi attribuiti nel 1993; Considerato che, l'individuazione, nell'ambito dei servizi locali indispensabili, di quelli di competenza statale, delegati o attribuiti dallo Stato agli enti locali, e' determinante ai fini della definizione dell'importo di contributi ordinari che deve essere assicurato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 36 del decreto-legislativo n. 504 del 1992; Rilevato che per la individuazione di tali servizi occorre far riferimento all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 che li definisce quali servizi diffusi con uniformita' rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni; Considerato, infine, che occorre determinare i contributi minimi garantiti da destinare ai servizi indispensabili statali il cui importo e' definito nella minor somma tra quella calcolata in base al 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nell'anno 1993 a ciascun ente e quella calcolata in base alle spese medie stabilite per ogni classe di ente e rilevate dai certificati consuntivi degli anni 1989-1990-1991; Decreta: Art. 1. I servizi indispensabili delle amministrazioni provinciali in materia di competenza statale sono i seguenti: servizi connessi all'istruzione tecnica e scientifica; servizi connessi al provveditorato agli studi.