IL MINISTRO DELL'INTERNO
   Visto  l'art.  37,  comma  4,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  1o
dicembre  1993,  n.  528,  il  quale  prevede  la determinazione, con
decreto del  Ministro  dell'interno,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale,  dei  parametri  per  miliardo  della quota dei contributi
ordinari 1994 e 1995  spettanti  ai  comuni  e  alle  amministrazioni
provinciali da ripartire con parametri obiettivi agli enti stessi;
   Considerato  che  in applicazione del richiamato art. 37, comma 1,
il predetto fondo e' costituito:
     dalla quota del 5 per cento dei contributi ordinari, determinati
all'inizio dell'anno 1993, diminuiti del 3 per cento  con  esclusione
degli  enti  locali  dichiarati  dissestati  alla  data di entrata in
vigore del decreto-legge 22 maggio 1993,  n.  155,  convertito  dalla
legge 19 luglio 1993, n. 243;
     dalla  quota  del  cinque  per  cento dei contributi perequativi
attribuiti nel 1993  ad  eccezione  di  quelli  relativi  agli  oneri
contrattuali  degli  enti  locali  per  gli  anni  1985-87 e 1988-90,
affluiti al fondo consolidato di  cui  all'articolo  39  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992;
   Considerato che dalla ripartizione sono esclusi i comuni che hanno
avuto attribuito esclusivamente il contributi minimo garantito di cui
all'art.  36  del  decreto  legislativo  n.  504  del  1992,  dopo la
detrazione dell'imposta dell'I.C.I. per il 1993;
   Considerato che il parametro per miliardo di fondo da  distribuire
e'   calcolato  con  tecnica  di  normalizzazione  sulla  base  delle
attribuzioni teoriche della somma delle unita' di determinante per  i
parametri  monetari  obiettivi  relativi  ai  servizi  indispensabili
definiti  dal  decreto  del  22  maggio  1993  e  maggiorate  per  le
condizioni  di  degrado  risultanti  dal  decreto  ministeriale del 2
ottobre 1993 e per la presenza di militari;
   Rilevato che ai fini della determinazione dei  parametri  monetari
per  i  servizi  indispensabili le province e i comuni sono suddivise
nelle seguenti classi ai sensi dell'articolo 37 comma 3, lettere a) e
b), del decreto legislativo n.  504  del  1992  come  modificato  dal
decreto legislativo n. 528 del 1993:
     amministrazioni  provinciali con popolazione inferiore a 400.000
abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
     amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a  400.000
abitanti e territorio inferiore a 299.999 ettari;
     amministrazioni  provinciali con popolazione superiore a 399.999
abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
     amministrazioni provinciali con popolazione superiore a  399.999
abitanti e territorio inferiore a 299.999 ettari;
     comuni con meno di 500 abitanti;
     comuni da 500 a 999 abitanti;
     comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
     comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
     comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
     comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
     comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
     comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
     comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
     comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
     comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
     comuni da 500.000 abitanti e oltre;
   Rilevato  che  i determinati della spesa utilizzati per il calcolo
di  ciascuno  dei  servizi  indispensabili  sono   quelli,   di   cui
all'allegato elenco in applicazione dell'art. 37, comma 3, lettere c)
d)  ed  e),  del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato
dal decreto legislativo n. 528 del 1993;
   Considerato che le condizioni di degrado sono quelle gia' definite
dal decreto ministeriale in data 2 ottobre 1993 e che i  determinanti
sono  utilizzati  per maggiorare i parametri monetari obiettivi entro
il limite massimo del 10 per cento del loro valore;
   Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 37, lettera h-bis), del
decreto legislativo n. 504 del 1992, nel testo  di  cui  all'art.  1,
comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  528  del  1993,  sono stati
utilizzati quale ulteriore maggiorazione  gli  insediamenti  militari
dei  comuni  con  popolazione inferiore a 100.000 abitanti, secondo i
dati resi disponibili al momento  del  calcolo  dal  Ministero  della
difesa entro il limite del 5 per cento, in funzione della percentuale
calcolabile  rapportanto  il  numero  dei  militari  alla popolazione
residente;
   Rilevato che ai sensi del comma 3, della  lettera  h)  del  citato
art.   37   sono   considerati   servizi  indispensabili  quelli  che
rappresentano le condizioni  minime  di  organizzazione  dei  servizi
pubblici  locali  e che sono diffusi sul territorio con condizioni di
uniformita';
   Rilevato, infine, che per definire i parametri monetari  obiettivi
relativi  ai  determinanti della popolazione e del territorio vengono
considerate  le  spese  correnti  medie  per  ogni  classe  di   ente
concernenti il triennio 1989-1991;
   Considerato  che  il  fondo  complessivo  da ripartire per il 1995
comprende quello del 1994;
   Visti i pareri dell'Unione  province  d'Italia,  dell'Associazione
dei  comuni  italiani  e  dell'Unione nazionale, comuni, comunita' ed
enti montani;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Il fondo da ripartire per gli anni 1994 e 1995 a comuni e province
con il metodo dei parametri obiettivi  e'  determinato  nei  seguenti
importi:
   Province:
     anno 1994 ................................ L.    193.131.690.647
     anno 1995 ................................ "     472.430.190.061
   Comuni:
     anno 1994 ................................ L.  1.043.581.148.858
     anno 1995 ................................ "   2.083.512.687.945