IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dal decreto legislativo 1o dicembre 1993, n. 528, il quale prevede la determinazione, con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dei parametri per miliardo della quota dei contributi ordinari 1994 e 1995 spettanti ai comuni e alle amministrazioni provinciali da ripartire con parametri obiettivi agli enti stessi; Considerato che in applicazione del richiamato art. 37, comma 1, il predetto fondo e' costituito: dalla quota del 5 per cento dei contributi ordinari, determinati all'inizio dell'anno 1993, diminuiti del 3 per cento con esclusione degli enti locali dichiarati dissestati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243; dalla quota del cinque per cento dei contributi perequativi attribuiti nel 1993 ad eccezione di quelli relativi agli oneri contrattuali degli enti locali per gli anni 1985-87 e 1988-90, affluiti al fondo consolidato di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 504 del 1992; Considerato che dalla ripartizione sono esclusi i comuni che hanno avuto attribuito esclusivamente il contributi minimo garantito di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992, dopo la detrazione dell'imposta dell'I.C.I. per il 1993; Considerato che il parametro per miliardo di fondo da distribuire e' calcolato con tecnica di normalizzazione sulla base delle attribuzioni teoriche della somma delle unita' di determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi indispensabili definiti dal decreto del 22 maggio 1993 e maggiorate per le condizioni di degrado risultanti dal decreto ministeriale del 2 ottobre 1993 e per la presenza di militari; Rilevato che ai fini della determinazione dei parametri monetari per i servizi indispensabili le province e i comuni sono suddivise nelle seguenti classi ai sensi dell'articolo 37 comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 504 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 528 del 1993: amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari; amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 299.999 ettari; amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari; amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 299.999 ettari; comuni con meno di 500 abitanti; comuni da 500 a 999 abitanti; comuni da 1.000 a 1.999 abitanti; comuni da 2.000 a 2.999 abitanti; comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; comuni da 500.000 abitanti e oltre; Rilevato che i determinati della spesa utilizzati per il calcolo di ciascuno dei servizi indispensabili sono quelli, di cui all'allegato elenco in applicazione dell'art. 37, comma 3, lettere c) d) ed e), del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 528 del 1993; Considerato che le condizioni di degrado sono quelle gia' definite dal decreto ministeriale in data 2 ottobre 1993 e che i determinanti sono utilizzati per maggiorare i parametri monetari obiettivi entro il limite massimo del 10 per cento del loro valore; Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 37, lettera h-bis), del decreto legislativo n. 504 del 1992, nel testo di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 528 del 1993, sono stati utilizzati quale ulteriore maggiorazione gli insediamenti militari dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, secondo i dati resi disponibili al momento del calcolo dal Ministero della difesa entro il limite del 5 per cento, in funzione della percentuale calcolabile rapportanto il numero dei militari alla popolazione residente; Rilevato che ai sensi del comma 3, della lettera h) del citato art. 37 sono considerati servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con condizioni di uniformita'; Rilevato, infine, che per definire i parametri monetari obiettivi relativi ai determinanti della popolazione e del territorio vengono considerate le spese correnti medie per ogni classe di ente concernenti il triennio 1989-1991; Considerato che il fondo complessivo da ripartire per il 1995 comprende quello del 1994; Visti i pareri dell'Unione province d'Italia, dell'Associazione dei comuni italiani e dell'Unione nazionale, comuni, comunita' ed enti montani; Decreta: Art. 1. Il fondo da ripartire per gli anni 1994 e 1995 a comuni e province con il metodo dei parametri obiettivi e' determinato nei seguenti importi: Province: anno 1994 ................................ L. 193.131.690.647 anno 1995 ................................ " 472.430.190.061 Comuni: anno 1994 ................................ L. 1.043.581.148.858 anno 1995 ................................ " 2.083.512.687.945