IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il comma 6 dell'art. 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, si provvede al riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti a comuni, province e comunita' montane; Considerato che l'assegnazione dei contributi in conto capitale del fondo nazionale ordinario per gli investimenti deve avvenire entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria; Vista la legge finanziaria del 24 dicembre 1993 n. 538, che prevede un fondo di lire 300 miliardi per l'anno 1994 e fondi di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; Considerato che in analogia agli altri contributi erariali spettanti agli enti locali la riparazione e' limitata agli anni 1994 e 1995; Rilevato che l'ammontare dei lavori eseguiti utilizzati per il riparto del fondo in questione sono quelli desunti dalla pubblicazione dell'ISTAT inerente "statistiche delle opere pubbliche" - annuario n. 6 - edizione 1993 e da dati analitici forniti, per le comunita' montane, dallo stesso istituto; Rilevato che e' necessario preliminarmente assegnare a ciascun tipo di enti il fondo da ripartire tra gli enti della stessa tipologia; Ritenuto che ai fini della determinazione delle quote sia idoneo far riferimento al peso percentuale dell'ammontare dei lavori eseguiti nel 1991 dal complesso dei comuni, delle province e delle comunita' montane; Considerato che il peso percentuale risultante dall'allegato calcolo stabilisce una percentuale dell'82,13 per cento per i comuni, del 14,39 per cento per le province e del 3,48 per cento per le comunita' montane; Rilevato che per il 1994, il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di 300 miliardi di lire, viene attribuito ai comuni per lire 246 miliardi, alle province per lire 43 miliardi ed alle comunita' montane per lire 11 miliardi; Rilevato, inoltre, che per il 1995, lo stesso fondo, determinato in 400 miliardi di lire, e' ripartito ai comuni per lire 328 miliardi, alle province per lire 58 miliardi ed alle comunita' montane per lire 14 miliardi; Considerato che ai singoli comuni e province il fondo spettante e' costituito dalla spesa media pro-capite dei lavori eseguiti con riferimento per i comuni alle fasce demografiche rilevate alla tavola 1.3 della citata pubblicazione ISTAT e per le province a livello nazionale, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 41; Rilevato che per le comunita' montane il fondo e' distribuito alle regioni per il successivo riparto alle comunita' montane per meta' sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la meta' sulla base della superficie dei territori montani tenuto conto dei dati al 1992 comunicati dall'UNCEM; Sentiti l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM; Decreta: Art. 1. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti e' cosi' ripartito fra i tre gruppi di enti cui e' destinato: Amministrazioni provinciali ... 1994 L. 43.000.000.000 Amministrazioni provinciali ... 1995 " 58.000.000.000 Comuni ........................ 1994 " 246.000.000.000 Comuni ........................ 1995 " 328.000.000.000 Comunita' montane ............. 1994 " 11.000.000.000 Comunita' montane ............. 1995 " 14.000.000.000