IL MINISTRO DELLA SANITA'
   Visto  l'art.  5,  lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283,
modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
   Visto il regolamento sui fitofarmaci, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
   Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e i),  e  7,
lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
   Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' 23 dicembre 1992,
concernente, il  recepimento  della  direttiva  n.  90/642/CEE  sulle
quantita'  massime  di  residui  di  antiparassitari  su ed in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli,  integrato
dal decreto ministeriale 30 luglio 1993;
   Viste  le ordinanze ministeriali 18 febbraio 1993 e 14 luglio 1993
che integrano e/o modificano l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990;
   Vista la direttiva del Consiglio n. 93/58/CEE del 26  giugno  1993
concernente  le quantita' massime di residui su ed in alcuni prodotti
di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
   Considerato  di  dover  provvedere  al  recepimento  della  citata
direttiva n. 93/58/CEE;
   Visto  il parere della Commissione consultiva per i fitofarmaci di
cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3
agosto 1968, n. 1255, espresso in data 15 dicembre 1993;
   Visto il parere del Consiglio superiore  di  sanita'  espresso  in
data 16 marzo 1994;
                               Ordina:
                               Art. 1.
   1.  La  presente  ordinanza  si  applica  ai  prodotti  di origine
vegetale specificati nell'allegato 1, che  sostituisce  l'allegato  3
del decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992.
   2.  La  presente  ordinanza  non  riguarda  i  prodotti  di cui al
paragrafo 1 per i quali possa essere adeguatamente provato  che  sono
destinati:
   a)  alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari
e dagli alimenti per animali;
   b) alla semina o alla piantagione.