IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il regolamento sui fitofarmaci, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990; Visto il decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, concernente, il recepimento della direttiva n. 90/642/CEE sulle quantita' massime di residui di antiparassitari su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, integrato dal decreto ministeriale 30 luglio 1993; Viste le ordinanze ministeriali 18 febbraio 1993 e 14 luglio 1993 che integrano e/o modificano l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990; Vista la direttiva del Consiglio n. 93/58/CEE del 26 giugno 1993 concernente le quantita' massime di residui su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 93/58/CEE; Visto il parere della Commissione consultiva per i fitofarmaci di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, espresso in data 15 dicembre 1993; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso in data 16 marzo 1994; Ordina: Art. 1. 1. La presente ordinanza si applica ai prodotti di origine vegetale specificati nell'allegato 1, che sostituisce l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992. 2. La presente ordinanza non riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1 per i quali possa essere adeguatamente provato che sono destinati: a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali; b) alla semina o alla piantagione.