L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI DI CONCERTO CON I MINISTERI DELLE FINANZE, DELLA SANITA' E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento di esecuzione suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283", e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 1986, con il quale sono stati approvati i "Metodi ufficiali di analisi per i formaggi"; Visto il regolamento CEE n. 690/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 74 del 20 marzo 1992, che definisce un metodo di riferimento per individuare la caseina di latte vaccino nei formaggi prodotti con latte di pecora, ed in particolare l'art. 2 che subordina l'impiego di metodologie correnti alla rispondenza a taluni criteri; Ritenuto necessario procedere all'integrazione delle metodiche analitiche di cui al predetto decreto ministeriale 21 aprile 1986 con l'inserimento del metodo per il riconoscimento e dosaggio del latte vaccino nella mozzarella di bufala; Ritenuto inoltre necessario abrogare il metodo n. 26 compreso nell'allegato al suddetto decreto 21 aprile 1986, relativo al riconoscimento del latte vaccino nei formaggi di pecora, in quanto non rispetta il limite di sensibilita' previsto all'art. 2 del citato regolamento CEE n. 690/92 per l'individuazione della caseina di latte vaccino nei formaggi prodotti con latte di pecora; Ritenuto altresi' indispensabile porre a disposizione di tutti gli istituti e laboratori pubblici idonei metodi di analisi per il controllo dei formaggi, perche' le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati; Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario - sottocommissione per i formaggi - di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 e successive modificazioni; Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il metodo ufficiale di analisi n. 27 relativo al "Riconoscimento e dosaggio del latte vaccino nella mozzarella di bufala per elettroforesi della caseina del formaggio" descritto nell'allegato al presente decreto.