L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                   PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI
                           DI CONCERTO CON
I MINISTERI DELLE FINANZE, DELLA SANITA' E DELL'INDUSTRIA, DEL
   COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
norme   per   la    razionalizzazione    dell'organizzazione    delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925,  n.  2033,
convertito  nella  legge  18  marzo  1926,  n.  562,  riguardante  la
repressione  delle  frodi  nella  preparazione  e  nel  commercio  di
sostanze  di  uso  agrario  e  di  prodotti  agrari, e l'art. 108 del
regolamento  per  l'esecuzione  dello  stesso  regio   decreto-legge,
approvato  con  regio  decreto  1  luglio  1926,  n.  1361,  i  quali
prescrivono che le analisi occorrenti  in  applicazione  delle  norme
contenute  nel  regio  decreto-legge  e nel regolamento di esecuzione
suddetti dovranno essere eseguite dai  laboratori  incaricati  con  i
metodi  di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il
Ministero delle finanze, il Ministero della sanita' ed  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327 "Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283", e
successive modificazioni, in materia  di  disciplina  igienica  della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  aprile  1986,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 229 del 2 ottobre 1986, con il quale sono stati approvati
i "Metodi ufficiali di analisi per i formaggi";
  Visto  il regolamento CEE n. 690/92 della Commissione, del 19 marzo
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee  n.
L  74  del  20 marzo 1992, che definisce un metodo di riferimento per
individuare la caseina di latte vaccino  nei  formaggi  prodotti  con
latte  di  pecora, ed in particolare l'art. 2 che subordina l'impiego
di metodologie correnti alla rispondenza a taluni criteri;
  Ritenuto  necessario  procedere  all'integrazione  delle  metodiche
analitiche di cui al predetto decreto ministeriale 21 aprile 1986 con
l'inserimento  del  metodo per il riconoscimento e dosaggio del latte
vaccino nella mozzarella di bufala;
  Ritenuto inoltre necessario  abrogare  il  metodo  n.  26  compreso
nell'allegato  al  suddetto  decreto  21  aprile  1986,  relativo  al
riconoscimento del latte vaccino nei formaggi di  pecora,  in  quanto
non rispetta il limite di sensibilita' previsto all'art. 2 del citato
regolamento CEE n. 690/92 per l'individuazione della caseina di latte
vaccino nei formaggi prodotti con latte di pecora;
  Ritenuto  altresi' indispensabile porre a disposizione di tutti gli
istituti e laboratori  pubblici  idonei  metodi  di  analisi  per  il
controllo dei formaggi, perche' le analisi da essi compiute risultino
uniformi nei procedimenti e nei risultati;
  Sentito  il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi
ufficiali di analisi per i prodotti  agrari  e  le  sostanze  di  uso
agrario  -  sottocommissione  per  i  formaggi  -  di  cui al decreto
ministeriale 11 febbraio 1981 e successive modificazioni;
  Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che  istituisce
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato  il metodo ufficiale di analisi n. 27 relativo al
"Riconoscimento e dosaggio del  latte  vaccino  nella  mozzarella  di
bufala  per  elettroforesi  della  caseina  del  formaggio" descritto
nell'allegato al presente decreto.