IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la deliberazione n. PTC/94/4102 in data 28 giugno 1994 con la
quale  la  giunta  regionale  dell'Emilia-Romagna, tenuto conto della
grave situazione di pericolo determinatasi in localita' Ca' di  Sotto
del  comune  di  San  Benedetto  Val di Sambro a seguito di un evento
franoso di vaste dimensioni che ha causato l'ostruzione del letto del
torrente Sambro minacciando la  formazione  di  un  vasto  bacino  di
ritenuta  con  conseguente  grave pericolo per il territorio a valle,
chiede la delibera, da parte del Consiglio dei Ministri, dello  stato
di  emergenza  ai  sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, nonche' l'erogazione della somma di lire 5 miliardi per i  primi
interventi di somma urgenza;
  Vista  la relazione del prefetto di Bologna numero 1134/20.2/GAB in
data 29 giugno 1994 con la quale, rilevato che l'evento calamitoso in
questione presenta caratteristiche tali da richiedere  il  ricorso  a
mezzi   e  poteri  straordinari  per  fronteggiarne  le  conseguenze,
condivide   la   richiesta   avanzata    dalla    giunta    regionale
dell'Emilia-Romagna volta ad ottenere la dichiarazione dello stato di
emergenza di cui sopra;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 7 luglio 1994 con il quale, a
seguito della delibera adottata  dal  Consiglio  dei  Ministri  nella
riunione  del  7  luglio  1994 viene dichiarato, a termini del citato
art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  alla  grave situazione venutasi a creare in
localita' Ca' di Sotto del comune di San Benedetto in Val di Sambro a
seguito di un evento franoso di vaste dimensioni;
  Attesa, pertanto,  la  necessita'  di  consentire  al  prefetto  di
Bologna e al presidente della regione Emilia-Romagna la realizzazione
di  tutti  gli  interventi  atti  a  fronteggiare  l'emergenza  sopra
delineata;
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma  tra  cui,  in  particolare, il decreto legislativo 18 novembre
1923, n. 2440, il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive
modificazioni e integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della  regione  Emilia-Romagna e' autorizzato a
compiere tutte le opere e gli  interventi  urgenti  e  necessari  per
eliminare  la  situazione  di  rischio  determinatasi  a  seguito del
movimento franoso riattivatosi il giorno 25 giugno 1994 in  localita'
Ca'  di  Sotto  del  comune  di  San  Benedetto Val di Sambro, che ha
causato l'ostruzione del letto del torrente  Sambro  con  conseguente
pericolo  di  formazione  di  un  vasto  bacino  di  ritenuta e grave
situazione di pericolo per tutta la zona a valle.