E' pubblicato qui di seguito il certificato di cui all'allegato II, redatto secondo le modalita' previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 93/196/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 6 aprile 1993, n. L 86. Tale certificato deve scortare i cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, reintrodotti nel territorio della Comunita', dopo la loro esportazione per un periodo inferiore ai trenta giorni nei Paesi sottoelencati. ____________ ALLEGATO I Gruppo A Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera Gruppo B Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria. Gruppo C Canada, Giappone, Hong-Kong, Stati Uniti d'America Gruppo D Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Colombia (1), Costa Rica (1), Cuba, Equador (1), Giamaica, Messico, Paraguay, Peru' (1), Uruguay, Venezuela (1) Gruppo E Algeria, Bahrein, Egitto (1), Emirati arabi uniti, Giordania, Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia (1). ____________ ____________ (1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, come stabilito dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione. ____________ ALLEGATO II CERTIFICATO SANITARIO per la reintroduzione nel territorio della Comunita' di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a trenta giorni in Gruppo A Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera Gruppo B Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria. Gruppo C Canada, Giappone, Hong-Kong, Stati Uniti d'America Gruppo D Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Colombia (1), Costa Rica (1), Cuba, Equador (1), Giamaica, Messico, Paraguay, Peru' (1), Uruguay, Venezuela (1) Gruppo E Algeria, Bahrein, Egitto (1), Emirati arabi uniti, Giordania, Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia (1). Numero del certificato: ............ Paese terzo speditore (1): .......................................... Ministero competente: ............................................... I. Identificazione del cavallo a) Numero del documento di identificazione (passaporto):......... b) Convalidato da: .............................................. (autorita' competente) II. Origine e destinazione del cavallo Il cavallo e' spedito da: ....................................... (luogo di esportazione) a: ....................................... (Stato membro e luogo di destinazione) - a piedi (2) oppure - a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: ......... .............................................................. (Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso (2) Nome e indirizzo dello speditore: ................................... .................................................................... .................................................................... Nome e indirizzo del destinatario: .................................. .................................................................... .................................................................... III. Informazioni sanitarie Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti: a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico; b) e' stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (3); c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva; d) non e' rimasto al di fuori del territorio CEE per un periodo ininterrotto superiore a trenta giorni ed e' stato importato nel paese di spedizione (1) il ....... (4) da uno Stato membro CEE o da un paese appartenente allo stesso gruppo (vedi sopra); inoltre, dalla sua uscita dal territorio CEE non e' mai stato in un paese diverso da quelli dello stesso gruppo; e' rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante corse, competizioni o manifestazioni culturali; e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale: i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana; ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina; iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva; f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, e' considerato infetto da peste equina; g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria: i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia; ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi; iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi, iv) con riguardo all'arterite virale equina, per un periodo di sei mesi, v) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato; vi) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato. Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto e' di trenta giorni, a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto e'di quindici giorni; h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni; IV. Il cavallo sara' trasferito con un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio. La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante (2), e' parte del certificato. V. Il presente certificato ha una validita' di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validita' e' prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio. _____________________________________________________________________ Data | Luogo | Timbro (*) e firma del veterinario | | ufficiale __________________|_________|________________________________________ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | __________________|_________|________________________________________ ................................................................... (Nome, in stampatello, qualifica e funzione) (*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato. _____________________________________________________________________ DICHIARAZIONE Il sottoscritto ................................(nome in stampatello) proprietario, o suo rappresentante (2), del cavallo sopra descritto dichiara quanto segue: 1. Il cavallo sara' trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente. 2. Le condizioni di cui alla lettera d) del punto III sono soddisfatte. 3. Il cavallo e' stato esportato dal territorio CEE il ......... ( ............................... ............................. (luogo e data) (firma) ___________ ____________ (1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, come stabilito dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione. (2) Cancellare la menzione inutile. (3) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale e' caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso il luogo di destinazione oppure l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco. (4) Indicare la data.