E' pubblicato qui di seguito il certificato di cui al modello E, redatto secondo le modalita' previste dall'art. 16, comma 2, della direttiva CEE 90/426, approvato dal comitato veterinario permanente con decisione 92/260/CEE, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 15 maggio 1992, n. L 130. Tale certificato deve scortare i cavalli registrati per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunita', per un periodo inferiore ai novanta giorni, provenienti dai seguenti Paesi: Algeria, Bahrein, Egitto, Israele, Giordania, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. ____________ - E - CERTIFICATO SANITARIO per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunita', per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Algeria, Bahrein, Egitto, Israele, Giordania, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia ed Emirati arabi uniti N. del certificato: ................ Paese terzo speditore (1): .......................................... Ministero competente: ............................................... I. Identificazione del cavallo a) Numero del documento di identificazione (passaporto):......... b) Convalidato da: .............................................. (autorita' competente) II. Origine e destinazione del cavallo Il cavallo e' spedito da: ....................................... (luogo di esportazione) a: ....................................... (Stato membro e luogo di destinazione) Nome e indirizzo dello speditore: ................................... ................................................................... Nome e indirizzo del destinatario: .................................. ................................................................... III. Informazioni sanitarie Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti: a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico; b) e' stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2); c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva; d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione e' rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria: - nel paese di spedizione, in isolamento e/o - in uno Stato membro della Comunita' e/o - in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (1). se il cavallo e' giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione e' avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunita' europea; e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale: i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana, ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina; iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi dei morva; iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1:12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il ....... (1), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (3)(4); v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3), a meno che l' animale abbia reagito negativamente (titolo 1:4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il ...... (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (3)(4), oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il ....... (5), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (3)(4); f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, e' considerato infetto da peste equina - non e' stato vaccinato contro la peste equina (3), oppure - e' stato vaccinato contro la peste equina il ....... (3) (4) (5); g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria: i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia, ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi, iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi, iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato, v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto e' di quindici giorni; h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni; i) il suo sangue e' stato sottoposto alle seguenti prove: - test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il ............ (5), vale a dire nei trenta giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (4), - reazione di fissazione del complemento per la diagnosi della durina, effettuata il ............. (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (titolo 1:10)(4), - reazione di fissazione del complemento per la diagnosi della morva, effettuata il ............. (5), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (titolo 1:10)(4), - diagnosi della peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE, con due prove effettuate ad un intervallo di 21 giorni, la seconda delle quali eseguita nei dieci giorni precedenti l'esportazione, vale a dire il ............ (5) e il .................. (4), ovvero senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale e' stato vaccinato.(4) IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (3) nella quale si precisa che - il cavallo sara' trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sara' effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione, - le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate. DICHIARAZIONE: Il sottoscritto ..................................................... (proprietario o suo rappresentante (1)), del cavallo sopra descritto: 1) dichiara che il cavallo rimarra' nella Comunita' europea per un periodo non superiore a novanta giorni: 2) conferma quanto dichiarato al punto IV; 3) dichiara che il cavallo e' rimasto in ............................ (paese esportatore) sin dalla nascita oppure e' entrata in ....... ..... (paese esportatore) il ...................... (3) (5). ............................. ................................ (luogo e data) (firma) V. Il presente certificato ha una validita' di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validita' e' prorogata in misura corri- spondente alla durata del viaggio. _____________________________________________________________________ Data | Luogo | Timbro e firma del veterinario | | ufficiale __________________|_________|________________________________________ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | __________________|_________|________________________________________ ................................................................... (Nome, in stampatello, e qualifica) _____________________________________________________________________ VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunita': ........ ................................................................ ................................................................ (timbro e firma del veterinario ufficiale) Data di esportazione: .......................................... VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validita' del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza della Comunita' non deve superare i novanta giorni. ________________________________________________________________ Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b), c), g) e h) del presente certificato. ____________________________________________________________ Data | Luogo | Luogo di | Timbro e firma del dell'esame|dell'esame | destinazione | veterinario ufficiale | | | __________|___________|______________|______________________ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ___________|___________|______________|______________________ ............................................................. (cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche _____________________________________________________________ ____________ (1) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE. (2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale e' caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunita'. (3) Cancellare la menzione inutile. (4) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto). (5) Indicare la data.