IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  78  della  legge  30  dicembre 1991, n. 413, che tra
l'altro istituisce i centri autorizzati  di  assistenza  fiscale  per
lavoratori dipendenti e pensionati;
  Visto  in  particolare  l'art.  78, comma 21, della citata legge 30
dicembre 1991, n. 413, che  prevede  la  possibilita'  per  i  centri
autorizzati   di  assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti  e
pensionati  di  svolgere  per  conto  degli   utenti   le   attivita'
sostitutive  dell'obbligo  di  presentazione  della dichiarazione dei
redditi;
  Visto inoltre l'art. 78, comma 13-bis, della gia' citata  legge  30
dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'art. 62 del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre  1993,  n.  427,  che  prevede  la possibilita', per i centri
autorizzati di assistenza fiscale che hanno stipulato convenzioni con
i  sostituti  d'imposta,  di  svolgere  per  conto  degli  utenti  le
attivita'    sostitutive    dell'obbligo   di   presentazione   della
dichiarazione dei redditi;
  Visto  l'art.  15,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  4  settembre  1992,  n. 395, come modificato dall'art. 5,
comma 2, lettera q), del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, con  il
quale  e' stato stabilito il termine per la trasmissione dei supporti
magnetici e delle buste contenenti il mod. 730-1;
  Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze  13
dicembre  1993,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 293  del  15  dicembre  1993,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  mod.  730  da  presentare  nell'anno 1994 da parte dei
lavoratori  dipendenti   e   pensionati   che   intendono   avvalersi
dell'assistenza  fiscale dei centri autorizzati di assistenza fiscale
per lavoratori dipendenti e pensionati;
  Considerato che devono essere stabilite le  modalita'  per  l'invio
all'Amministrazione  finanziaria  delle  dichiarazioni  mod.  730  su
supporto magnetico e delle buste, contenenti il mod. 730-1, da  parte
dei   centri   autorizzati   di  assistenza  fiscale  per  lavoratori
dipendenti e pensionati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  per  lavoratori
dipendenti  e  pensionati,  entro  il termine stabilito dall'art. 15,
comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4  settembre
1992,  n.  395, come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera q), del
decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, consegnano i supporti  magnetici
contenenti le dichiarazioni dei redditi mod. 730 presentate nell'anno
1994  dagli  assistiti  e  i  relativi prospetti di liquidazione mod.
730-3, nonche' le buste, contenenti  il  mod.  730-1,  al  centro  di
servizio   o,   se   questo  non  e'  ancora  istituito,  all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia,  nella
cui circoscrizione il centro autorizzato ha la sede legale.
  2.  Unitamente  ai  supporti magnetici vanno consegnati gli elenchi
contenenti il codice fiscale e il cognome ed  il  nome  dei  soggetti
dichiaranti  registrati nei supporti stessi; in caso di dichiarazione
congiunta non devono essere indicati i dati del coniuge  dichiarante.
Gli  elenchi  riportano il numero totale dei suddetti soggetti dichia
ranti e sono sottoscritti, anche  mediante  sistemi  di  elaborazione
automatica,   dal   direttore   tecnico  del  centro  autorizzato  di
assistenza fiscale.
  3. I centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  organizzati  con
strutture decentrate possono effettuare le consegne di cui ai commi 1
e  2  del presente articolo al centro di servizio o, se questo non e'
stato  ancora  istituito,  all'ufficio  distrettuale  delle   imposte
dirette  del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione ha sede
la struttura decentrata del centro autorizzato.