IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che tra l'altro istituisce i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati; Visto in particolare l'art. 78, comma 21, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la possibilita' per i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati di svolgere per conto degli utenti le attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; Visto inoltre l'art. 78, comma 13-bis, della gia' citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede la possibilita', per i centri autorizzati di assistenza fiscale che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, di svolgere per conto degli utenti le attivita' sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; Visto l'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera q), del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, con il quale e' stato stabilito il termine per la trasmissione dei supporti magnetici e delle buste contenenti il mod. 730-1; Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1993, con il quale e' stato approvato il mod. 730 da presentare nell'anno 1994 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati; Considerato che devono essere stabilite le modalita' per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni mod. 730 su supporto magnetico e delle buste, contenenti il mod. 730-1, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati; Decreta: Art. 1. 1. I centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, entro il termine stabilito dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera q), del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, consegnano i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi mod. 730 presentate nell'anno 1994 dagli assistiti e i relativi prospetti di liquidazione mod. 730-3, nonche' le buste, contenenti il mod. 730-1, al centro di servizio o, se questo non e' ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione il centro autorizzato ha la sede legale. 2. Unitamente ai supporti magnetici vanno consegnati gli elenchi contenenti il codice fiscale e il cognome ed il nome dei soggetti dichiaranti registrati nei supporti stessi; in caso di dichiarazione congiunta non devono essere indicati i dati del coniuge dichiarante. Gli elenchi riportano il numero totale dei suddetti soggetti dichia ranti e sono sottoscritti, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal direttore tecnico del centro autorizzato di assistenza fiscale. 3. I centri autorizzati di assistenza fiscale organizzati con strutture decentrate possono effettuare le consegne di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo al centro di servizio o, se questo non e' stato ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione ha sede la struttura decentrata del centro autorizzato.