IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, emanato a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, emanato a norma dell'art. 3, comma 3, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Considerato che con l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 585/1993 sono stati inseriti i commi 8-bis e 8-ter nell'art. 18 del predetto decreto legislativo n. 124/1993, di seguito denominato decreto, che prevedono che siano determinati i criteri di accertamento della situazione di rilevante squilibrio finanziario derivante, per le forme pensionistiche complementari gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, dell'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, del decreto, al fine di consentire a dette forme, per un periodo di otto anni, l'iscrizione di nuovi soggetti, in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto medesimo; Sentita, ai sensi dell'art. 18, comma 8-bis del decreto, la commissione di cui all'art. 16 dello stesso decreto; Decreta: Art. 1. Condizioni di ammissibilita' al regime di deroga 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 8- bis, del decreto e' consentita alle forme pensionistiche complementari, istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per le quali si e' accertata la ricorrenza delle seguenti condizioni: a) l'esistenza di un rapporto inferiore a 0,5 tra il patrimonio registrato nell'ultimo bilancio redatto prima dell'entrata in vigore del decreto ovvero, per le forme istituite all'interno di enti, societa' o gruppi, di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto, tra gli accantonamenti registrati nell'ultimo bilancio approvato prima della predetta data e la somma della riserva dei pensionati e di quella degli attivi, quest'ultima calcolata con riferimento alla quota delle future prestazioni relativa all'anzianita' maturata al suddetto momento di rilevazione del patrimonio; b) l'emersione, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, del decreto: 1) di un'aliquota di equilibrio maggiore dell'aliquota di equilibrio calcolata prescindendo dall'applicazione di dette disposizioni; 2) di un'aliquota di equilibrio, conseguente all'approvazione delle medesime disposizioni, maggiore dell'aliquota contributiva vigente; 3) di un disavanzo tecnico superiore al 20 per cento alla somma del patrimonio e del valore attuale medio dei contributi; c) l'esistenza di un piano di riequilibrio finanziario che, alla data di presentazione della documentazione di corredo, risulti recepito dalle fonti istitutive, ove previsto, ovvero approvato dagli organi competenti per la modifica delle prestazioni e dei contributi del fondo pensione e che assicuri l'assolvimento degli impegni assunti, secondo le modalita' e nei termini indicati al comma 5 dell'art. 2.