IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 505, concernente provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamita' naturali; Visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge che dispone che alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito tra l'altro anche la regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991 e la regione Toscana nei medesimi mesi nonche' dal 1 giugno al 15 luglio 1992, possono essere applicate, nei limiti delle disponibilita' gia' autorizzate, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198; Visto in particolare il primo comma del citato art. 9 della legge n. 198/1985, che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, l'indicazione dei comuni danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche, nei quali applicare le disposizioni di legge; Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1993, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1993, registro n. 6 Industria, foglio n. 180, recante l'indicazione dei comuni danneggiati anche dalle anzidette avversita' atmosferiche; Viste le successive comunicazioni delle prefetture di Agrigento, Caltanissetta e Firenze, con le quali sono stati segnalati altri comuni danneggiati dalle avversita' atmosferiche sopra indicate, oltre quelli gia' individuati con il decreto 26 luglio 1993 suddetto; Decreta: Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, si applicano anche, nei limiti delle disponibilita' gia' autorizzate esistenti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro, nei sottoelencati comuni delle seguenti province delle regioni Sicilia e Toscana, danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche indicate a fianco di ciascuna provincia: provincia di Agrigento (avversita' atmosferiche del 12, 13 ottobre 1991): Licata; provincia di Caltanissetta (avversita' atmosferiche dell'ottobre-novembre 1991): Caltanissetta, Gela, Mazzarino, San Cataldo, Vallelunga Pratameno; provincia di Firenze (avversita' atmosferiche del 15 e 16 novembre 1991): Rufina. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 aprile 1994 Il Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Il Ministro del tesoro BARUCCI Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1994 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 112