IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti  i  propri  decreti  in  data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23
maggio e 23 giugno 1994, con i quali e'  stata  disposta  l'emissione
delle  prime  sei  tranches  dei certificati di credito del Tesoro al
portatore, della durata di sette anni, con godimento 1 aprile 1994;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  7
luglio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.801 miliardi;
  Tenuto  conto  altresi'  che  l'emissione  di  una  settima tranche
disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo  dei
titoli  in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla
citata legge n. 539/1993;
  Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in  particolare,
il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti
in  titoli  di  Stato",  individuati a termini del medesimo articolo,
hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in
materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
settima tranche dei certificati di credito del  Tesoro  al  portatore
fino  all'importo  massimo  di  nominali  lire  2.000 miliardi, della
durata di sette anni, con godimento 1 aprile 1994, di cui al  decreto
ministeriale del 23 marzo 1994 citato nelle premesse.
  In  base  all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio
1994,  citato  nelle  premesse,  al  termine   della   procedura   di
assegnazione  di  cui  al  successivo  art. 2, potra' essere disposta
l'emissione di una ottava tranche dei certificati, da assegnare  agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi  articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento
supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e  il  10
per  cento  dell'importo  di  cui  al  primo  capoverso,  il medesimo
ammontare viene determinato in lire 200 miliardi.