AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .. )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 381, 19 novembre 1992, n. 439, 18 gennaio 1993, n. 7, 19 marzo 1993, n. 69, 20 maggio 1993, n. 150, 19 luglio 1993, n. 239, 17 settembre 1993, n. 363, 19 novembre 1993, n. 463, 17 gennaio 1994, n. 33, e 17 marzo 1994, n. 179". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 273 del 19 novembre 1992, n. 14 del 19 gennaio 1993, n. 66 del 20 marzo 1993, n. 116 del 20 maggio 1993, n. 168 del 20 luglio 1993, n. 220 del 18 settembre 1993, n. 271 del 18 novembre 1993, n. 13 del 18 gennaio 1994, n. 65 del 19 marzo 1994 e n. 114 del 18 maggio 1994). Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo (( dello Stato e degli enti pubblici, nonche' delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, )) quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici. 2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale. 3. Sono altresi' esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti e' di competenza parlamentare.