AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
  Il  comma  2  dell'art.  1  della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti prodottisi ed i rappoti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1994, n.  35,
e  17  marzo  1994,  n.  181".  I DD.LL. n. 35/1994 e n. 181/1994, di
contenuto pressoche' analogo al  presente  decreto,  non  sono  stati
convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei termini costituzionali (i
relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella  ((
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 65 del 19 marzo 1994 e n.
114 del 18 maggio 1994).
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  1  del  decreto-legge  14
settembre  1993,  n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n.
448 (a), e' prorogato alla data del 30 giugno 1994.
 
             (a) L'art. 1 del D.L. n. 358/1993 proroga di sei mesi il
          termine previsto dall'art.  13,  comma  1,  del  D.P.R.  27
          giugno 1992, n. 352.
             L'art.  13  del  D.P.R.  n. 352/1992 (Regolamento per la
          disciplina delle modalita'  di  esercizio  e  dei  casi  di
          esclusione    del   diritto   di   accesso   ai   documenti
          amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti amministrativi), come modificato dall'art.  1-bis
          del decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
             "Art. 13 (( (Disciplina transitoria). )) - 1. Nelle more
          dell'adozione  dei  regolamenti ministeriali concernenti le
          categorie di documenti da sottrarre all'accesso, e in  ogni
          caso  non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente regolamento, il diniego  di  accesso  puo'  essere
          opposto  con  provvedimento  motivato  dal Ministro, per le
          amministrazioni dello Stato, e dall'organo che ha la legale
          rappresentanza dell'ente, negli altri  casi,  in  relazione
          alle  esigenze  di  salvaguardia  degli  interessi  di  cui
          all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          con riferimento ai criteri delineati all'art. 8.
             2. Decorso (( il termine del 30 giugno 1994 )) l'accesso
          non  puo'  essere  negato  se  non  nei casi previsti dalla
          legge".
             Gli interessi di cui all'art. 24, comma 2,  della  legge
          n.  241/1990, soprarichiamati, sono:
               a)  la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
               c) l'ordine pubblico e la  prevenzione  e  repressione
          della criminalita';
               d)  la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese, garantendo peraltro agli  interessati  la  visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.