AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione   delle   leggi,   sull'emanazione   dei   decreti  del
Presidenete della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
Repubblica  italiana;  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di  facilitare  la  lettura  sia
delle  disposizioni  di  legge  modificate o alle quali e' operato il
rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 marzo 1994, n.  187".
Il  D.L.  n.  187/1994,  di  contenuto pressoche' analogo al presente
decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei  termini
costituzionali  (il  relativo  comunicato  e'  stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1994).
                               Art. 1.
  1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni  dei  rappresentanti
dell'Italia  al  Parlamento  europeo  con  le  elezioni  dei consigli
regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale,  con
le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei
consigli  provinciali  e comunali, quand'anche regolamentati da norme
regionali,  e'  disciplinato,  limitatamente  al   primo   turno   di
votazione,  dalle  seguenti disposizioni, ferma restando per il resto
la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:
    a) le operazioni previste dell'articolo 32, primo  comma,  numeri
2),  3)  e  4),  del  testo  unico  delle  leggi  per  la  disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e  la  revisione  delle  liste
elettorali,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, cosi' come modificato dall'articolo 2 della legge
7 febbraio 1979, n. 40, e dall'articolo  9  della  legge  16  gennaio
1992,  n.  15  (a)  ,  debbono  essere  ultimate non oltre la data di
pubblicazione  del   manifesto   recante   l'annuncio   dell'avvenuta
convocazione  dei  comizi  per  la elezione del Parlamento europeo. I
termini per il compimento delle operazioni previste dal  primo  comma
dell'articolo  33  del  citato testo unico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1967,  cosi'  come  sostituito
dall'articolo  18  della  legge  8  marzo 1975, n. 39 (a) , decorrono
dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;
    b)   per  la  spedizione  della  cartolina-avviso  agli  elettori
residenti all'estero si osservano le modalita' ed i termini  indicati
nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (b) ;
    c)  per  la  compilazione  e  la  distribuzione  dei  certificati
elettorali si applicano le norme degli articoli 27  e  28  del  testo
unico  delle  leggi  recanti  norme  per la elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361 (c) , di seguito denominato testo unico;
    d)  per  l'accertamento  del buono stato del materiale occorrente
per l'arredamento  delle  sezioni  si  osservano  i  termini  di  cui
all'articolo  33 del testo unico, cosi' come modificato dall'articolo
1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (c) ;
    e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione,
per  la  costituzione  dei  seggi, per le operazioni preliminari alla
votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle
leggi 8 marzo 1989, n. 95 (d) , 21 marzo 1990, n.  53  (e)  ,  e  del
testo unico;
    f)  il  seggio,  dopo  che  siano state ultimate le operazioni di
riscontro dei votanti per tutte  le  consultazioni  che  hanno  avuto
luogo,  procede  alla  formazione  dei  plichi  contenenti  gli  atti
relativi a tali operazioni, nonche'  le  schede  avanzate.  I  plichi
devono  essere  rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio
le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del
circondario che  ne  rilascia  ricevuta.    Effettuate  le  anzidette
operazioni,  il  seggio  da'  inizio  alle  operazioni  di scrutinio,
iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.
  2. Lo  scrutinio  per  le  elezioni  dei  consigli  regionali,  ivi
comprese   le  regioni  a  statuto  speciale,  dei  presidenti  della
provincia, dei sindaci e  dei  consigli  provinciali  e  comunali  ha
inizio  alle  ore  14  del lunedi' successivo al giorno di votazione,
dando la  precedenza  allo  spoglio  delle  schede  per  le  elezioni
regionali  e  poi,  senza  interruzione,  di  quelle  per la elezione
diretta dei presidenti della provincia,  dei  sindaci,  dei  consigli
provinciali e comunali.
 
             (a)  L'art.  32  del  testo  unico  delle  leggi  per la
          disciplina dell'elettorato attivo e  per  la  tenuta  e  la
          revisione  delle  liste elettorali, approvato con D.P.R. 20
          marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 2 della legge
          7 febbraio 1979, n. 40, dall'art.  2 della legge 30  giugno
          1989, n. 244 (indirettamente), e dall'art. 9 della legge 16
          gennaio 1992, n. 15, e' cosi' formulato:
             "Art.  32.  -  Alle  liste  elettorali,  rettificate  in
          conformita'   dei   precedenti   articoli,   non    possono
          apportarsi,  sino  alla  revisione del semestre successivo,
          altre variazioni se non in conseguenza:
              1) della morte;
              2) della perdita della cittadinanza italiana.
             Le circostanze di  cui  al  presente  ed  al  precedente
          numero debbono risultare da documento autentico;
             3)  della perdita del diritto elettorale, che risulti da
          sentenza   o   da   altro   provvedimento    dell'autorita'
          giudiziaria.  A  tale  scopo,  il questore incaricato della
          esecuzione dei provvedimenti che  applicano  le  misure  di
          prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche'
          il  cancelliere o il funzionario competenti alla formazione
          delle schede e dei fogli complementari  per  il  casellario
          giudiziale,  inviano,  ciascuno per la parte di competenza,
          certificazione  delle  sentenze  e  dei  provvedimenti  che
          importano  la  perdita  del diritto elettorale al comune di
          residenza  dell'interessato  ovvero,  quando  il  luogo  di
          residenza  non  sia  conosciuto,  a  quello  di nascita. La
          certificazione  deve  essere   trasmessa   all'atto   delle
          registrazioni  di  competenza.  Se la persona alla quale si
          riferisce  la  sentenza  o  il  provvedimento  non  risulti
          iscritta  nelle  liste  elettorali  del  comune al quale e'
          stata comunicata la notizia, il  sindaco,  previ  eventuali
          accertamenti  per mezzo degli organi di pubblica sicurezza,
          la partecipa al comune nelle  cui  liste  il  cittadino  e'
          compreso;
              4)  del trasferimento della residenza. Gli iscritti che
          hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle
          relative  liste,  in  base  al   certificato   dell'ufficio
          anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro
          di  popolazione.  I  gia'  iscritti  nelle liste, che hanno
          acquistato la residenza nel  comune,  sono  iscritti  nelle
          relative  liste, in base alla dichiarazione del sindaco del
          comune di provenienza, attestante l'avvenuta  cancellazione
          da  quelle  liste.  La dichiarazione e' richiesta d'ufficio
          dal comune di nuova iscrizione anagrafica;
            5)  dell'acquisto  del  diritto  elettorale  per   motivi
          diversi  dal compimento del diciottesimo anno di eta' o del
          riacquisto del diritto stesso per la  cessazione  di  cause
          ostative.    Ai  fini  della  iscrizione  il  sindaco  deve
          acquisire  presso  l'ufficio  anagrafico  e  richiedere  al
          casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza
          le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato
          e'  in  possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del
          diritto di voto nel comune.
             Le   variazioni   alle   liste   sono   apportate,   con
          l'assistenza  del  segretario, dalla commissione elettorale
          comunale che vi allega copia dei suindicati  documenti;  le
          stesse  variazioni  sono  apportate  alle liste di sezione.
          Copia del verbale relativo a tali operazioni  e'  trasmesso
          al  prefetto,  al  procuratore  della  Repubblica presso il
          tribunale competente per territorio ed al presidente  della
          (( commissione elettorale circondariale )) .
             La   commissione  elettorale  circondariale  apporta  le
          variazioni risultanti dagli anzidetti verbali  nelle  liste
          generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa
          ed ha facolta' di richiedere gli atti al comune.
             Alle   operazioni  previste  dal  presente  articolo  la
          commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei
          mesi e, in ogni caso, non oltre la  data  di  pubblicazione
          del  manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la
          variazione di cui  ai  numeri  2,  3  e  4;  non  oltre  il
          trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le
          variazioni di cui al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno
          anteriore  alla  data  delle elezioni, per le variazioni di
          cui al n. 1.
             Le deliberazioni della commissione  elettorale  comunale
          relative  alle  variazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono
          essere notificate agli interessati entro dieci giorni.
           Le deliberazioni  della  commissione  elettorale  comunale
          relative  alle  variazioni  di  cui  al  n.  5,  unitamente
          all'elenco  degli  elettori  iscritti  ed   alla   relativa
          documentazione, sono depositate nella segreteria del comune
          durante  i primi cinque giorni del mese successivo a quello
          della adozione delle variazioni  stesse.  Del  deposito  il
          sindaco  da'  preventivo, pubblico avviso, con manifesto da
          affigere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
            Avverso le deliberazioni di cui ai  precedenti  commi  e'
          ammesso  ricorso  alla commissione elettorale cincondariale
          nel termine di dieci  giorni,  rispettivamente  dalla  data
          della notificazione o dalla data del deposito.
             La  commissione  circondariale  decide  sui  ricorsi nel
          termine di quindici giorni dalla loro ricezione  e  dispone
          le conseguenti eventuali variazioni.
             Le  decisioni  sono  notificate agli interessati, a cura
          del sindaco, con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma
          precedente.
             Per  i  cittadini  residenti  all'estero si osservano le
          disposizioni degli articoli 11, 20 e 29".
             Il primo comma dell'art. 33 del citato testo unico, come
          sostituito dall'art. 18 della legge 8 marzo  1975,  n.  39,
          prevede   che:      "Entro   dieci  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione del  manifesto  di  convocazione  dei  comizi
          elettorali,  la  commissione elettorale comunale compila un
          elenco in triplice copia dei  cittadini  che,  pur  essendo
          compresi  nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel
          primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo  anno
          di eta'".
             (b)  La  legge  n. 18/1979 reca norme sulla elezione dei
          rappresentanti  dell'Italia  al  Parlamento   europeo.   Si
          trascrive il testo del relativo art. 50:
             "Art.  50.  - Ad ogni elettore residente negli Stati che
          non sono membri della Comunita' europea, entro il ventesimo
          giorno successivo a quello della pubblicazione del  decreto
          di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione
          elettorale   e'   spedita   una  cartolina  avviso  recante
          l'idicazione della data della votazione,  l'avvertenza  che
          il  destinatario  potra' ritirare il certificato elettorale
          presso il competente ufficio comunale e che  la  esibizione
          della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire
          delle  facilitazioni  di  viaggio  per recarsi a votare nel
          comune di iscrizione elettorale.
             Le cartoline devono essere spedite in  raccomandata  per
          via aerea.
             Le  cartoline  avviso  di  cui  al  primo comma dovranno
          essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi
          della Comunita' europea nel  caso  in  cui,  in  attuazione
          dell'art. 25, non possono avere effetto le norme del titolo
          VI".
             (c) Gli articoli 27, 28 e 33 del testo unico delle leggi
          recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati,
          approvato con D.P.R.  n. 361/1957, sono cosi' formulati:
             "Art. 27 (come modificato dall'art.  1  della  legge  23
          aprile   1976,  n.  136).  -  Entro  il  trentesimo  giorno
          successivo a quello  della  pubblicazione  del  decreto  di
          convocazione  dei  comizi  elettorali,  a cura del sindaco,
          sono preparati i  certificati  di  iscrizione  nelle  liste
          elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro
          il   trentaseiesimo   giorno   successivo  a  quello  della
          pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica  la
          circoscrizione,    la   sezione   alla   quale   l'elettore
          appartiene, il luogo della  riunione,  il  giorno  e  l'ora
          della  votazione  e  reca un tagliando, che e' staccato dal
          presidente  dell'ufficio  elettorale  di  sezione  all'atto
          dell'esercizio del voto.
             Per  l'elettore  residente  nel  comune, la consegna del
          certificato e' effettuata  a  domicilio  ed  e'  constatata
          mediante  ricevuta  dell'elettore stesso o di persona della
          sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.
             Quando il certificato sia rifiutato o la  persona,  alla
          quale  e'  fatta  la  consegna,  non  possa  o  non  voglia
          rilasciare   ricevuta,    il    messo    redige    apposita
          dichiarazione.
             Per   gli   elettori   residenti  fuori  del  comune,  i
          certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite
          del sindaco del comune di loro  residenza,  se  questa  sia
          conosciuta.
             Per  i  militari delle Forze armate e gli appartenenti a
          Corpi militarmente organizzati al servizio dello  Stato,  i
          quali  prestino  servizio  fuori del comune nelle cui liste
          sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni
          dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei  comizi
          elettorali,  devono  richiedere  al  sindaco  competente la
          trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi,
          immediatamente, la consegna agli interessati".
             "Art. 28 (come modificato dall'art.  1  della  legge  23
          aprile  1976,  n. 136, e, indirettamente, dall'art. 2 della
          legge 30 giugno 1989, n.   244). -  Gli  elettori  che  non
          abbiano  ricevuto  a  domicilio, entro il termine di cui al
          primo  comma  dell'articolo   precedente,   i   certificati
          elettorali  possono  personalmente  ritirarli,  a decorrere
          dall'ottavo giorno precedente quello della  elezione,  fino
          alla   chiusura   delle  operazioni  di  votazione,  presso
          l'ufficio   comunale,   che   all'uopo   rimarra'    aperto
          quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalla ore
          9  alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la
          durata delle relative  operazioni.  Della  consegna  si  fa
          annotazione in apposito registro.
             Se  un  certificato sia smarrito o divenuto inservibile,
          l'elettore ha  diritto,  presentandosi  personalmente  fino
          alla  chiusura  delle  operazioni  di  votazione,  e previa
          annotazione in apposito registro, di ottenerne dal  sindaco
          un  altro,  munito  di  speciale  contrassegno,  sul  quale
          dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato.
             Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o
          siano  distribuiti  irregolarmente,  il  presidente   della
          commissione    elettorale   circondariale   previ   sommari
          accertamenti, puo' nominare un commissario  che  intervenga
          presso il comune per la distribuzione dei certificati".
             "Art.  33  (come  modificato  dall'art. 1 della legge 23
          aprile 1976, n. 136, e dall'art. 1, comma 1, lettera p) del
          D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534). - Entro  quindici  giorni
          dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
          il   sindaco   od   un   assessore  da  lui  delegato,  con
          l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e
          il buono stato delle urne,  delle  cabine  e  di  tutto  il
          materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.
             Trascorso   inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma
          precedente,  ogni  elettore  puo'  ricorrere  al  prefetto,
          perche', ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire anche
          a  mezzo  di  apposito commissario, le operazioni di cui al
          comma precedente.
             La prefettura provvede ad inviare  ai  sindaci,  insieme
          con  i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati
          contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno
          antecedente quello dell'elezione".
             (d) La legge n. 95/1989 reca: "Norme  per  l'istituzione
          dell'albo   e   per   il  sorteggio  delle  persone  idonee
          all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale  e  modifica
          all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione
          e  la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
          approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570".
             (e) La legge n. 53/1990 reca:  "Misure  urgenti  atte  a
          garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".