AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidenete della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 marzo 1994, n. 187". Il D.L. n. 187/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1994). Art. 1. 1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, e' disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni: a) le operazioni previste dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, cosi' come modificato dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 (a) , debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, cosi' come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39 (a) , decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto; b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalita' ed i termini indicati nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (b) ; c) per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali si applicano le norme degli articoli 27 e 28 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (c) , di seguito denominato testo unico; d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (c) ; e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95 (d) , 21 marzo 1990, n. 53 (e) , e del testo unico; f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonche' le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio da' inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo. 2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.
(a) L'art. 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dall'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244 (indirettamente), e dall'art. 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, e' cosi' formulato: "Art. 32. - Alle liste elettorali, rettificate in conformita' dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza: 1) della morte; 2) della perdita della cittadinanza italiana. Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico; 3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche' il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino e' compreso; 4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione e' richiesta d'ufficio dal comune di nuova iscrizione anagrafica; 5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del diciottesimo anno di eta' o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato e' in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune. Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni e' trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della (( commissione elettorale circondariale )) . La commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha facolta' di richiedere gli atti al comune. Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2, 3 e 4; non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5; non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1. Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni. Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affigere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici. Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e' ammesso ricorso alla commissione elettorale cincondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito. La commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di quindici giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalita' di cui al comma precedente. Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29". Il primo comma dell'art. 33 del citato testo unico, come sostituito dall'art. 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, prevede che: "Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di eta'". (b) La legge n. 18/1979 reca norme sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. Si trascrive il testo del relativo art. 50: "Art. 50. - Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunita' europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita una cartolina avviso recante l'idicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea. Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunita' europea nel caso in cui, in attuazione dell'art. 25, non possono avere effetto le norme del titolo VI". (c) Gli articoli 27, 28 e 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, sono cosi' formulati: "Art. 27 (come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136). - Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentaseiesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che e' staccato dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto. Per l'elettore residente nel comune, la consegna del certificato e' effettuata a domicilio ed e' constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente. Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale e' fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione. Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del sindaco del comune di loro residenza, se questa sia conosciuta. Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati". "Art. 28 (come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e, indirettamente, dall'art. 2 della legge 30 giugno 1989, n. 244). - Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali possono personalmente ritirarli, a decorrere dall'ottavo giorno precedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'ufficio comunale, che all'uopo rimarra' aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalla ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro. Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato. Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale circondariale previ sommari accertamenti, puo' nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati". "Art. 33 (come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'art. 1, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534). - Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore puo' ricorrere al prefetto, perche', ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente. La prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione". (d) La legge n. 95/1989 reca: "Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570". (e) La legge n. 53/1990 reca: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".