AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1994, n. 38, e 17 marzo 1994, n. 182". I DD.LL. n. 38/1994 e n. 182/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 21 marzo 1994 e n. 117 del 21 maggio 1994). Art. 1. 1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 (a), e' prorogato al 31 dicembre 1994. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro da lui delegato, accerta trimestralmente, sentiti il presidente della regione siciliana ed i sindaci dei comuni interessati, lo stato di esecuzione delle opere e di avanzamento delle procedure. In caso di ritardo che impedisca il rispetto del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il presidente della regione e con i sindaci dei comuni interessati, adotta i provvedimenti necessari al completamento delle opere anche in via sostitutiva ed in deroga agli strumenti urbanistici e al disposto di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni (b).
(a) Il comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 142/1991 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991) prevede che: "Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, il presidente della regione siciliana provvede alle attivita' necessarie, con le modalita' disposte dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto-legge, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991. Il presidente della regione siciliana subentra a tutti gli effetti al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data". Il D.L. n. 19/1988 reca: "Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia". Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 4 di tale decreto, sopracitati: "Art. 2. - 1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, delle citta' di Palermo e di Catania, sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le seguenti opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle citta' medesime: a) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento sociale, ambientale e del patrimonio edilizio esistente nell'area nord-est di Palermo e segnatamente dei quartieri ZEN 1 e ZEN 2; b) gli interventi per la realizzazione della nuova rete fognaria della citta' di Palermo, ai fini del risanamento igienico-sanitario e ambientale; c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, per la realizzazione del parco dell'Oreto, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto; d) gli interventi per assicurare l'approvvigionamento idrico nel territorio di Palermo; e) il raddoppio della circonvallazione di Catania nel tratto urbano Misterbianco-Ognina; f) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio esistente nel quartiere Librino di Catania; g) gli interventi per la realizzazione della rete fognaria della citta' di Catania, ai fini del risanamento igienico-sanitario". "Art. 3. - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione siciliana ed il sindaco del comune interessato, realizza gli interventi di cui all'art. 2. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alle attivita' necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilita' generale dello Stato e con il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie". "Art. 4. - 1. Le somme destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi e delle attivita' di cui all'art. 2, iscritte nei bilanci delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti nonche' quelle integrative erogate dallo Stato, affluiscono, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, in una apposita contabilita' speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata 'Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle citta' di Palermo e di Catania'. 2. Per l'attuazione delle singole fasi delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle attivita' di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di uffici e di personale delle amministrazioni pubbliche. 3. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione ministeriale. Il controllo della Corte dei conti e' esercitato sul rendiconto della contabilita' speciale, reso tramite l'Ufficio speciale di riscontro degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o di funzionario da lui delegato". (b) Il testo del comma 4 dell'art. 8 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e' il seguente: "Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non e' stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, ai intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Tale termine e' stato differito al 28 febbraio 1992 dall'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 30 giugno 1993 dall'art. 25 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e infine fino alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (15 gennaio 1994), dall'art. 73 del D.L. 27 giugno 1994, n. 414, in corso di conversione in legge.