AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1994, n. 38,
e 17 marzo 1994, n. 182". I DD.LL.  n.  38/1994  e  n.  182/1994,  di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella ((
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 21 marzo  1994  e  n.
117 del 21 maggio 1994).
                               Art. 1.
  1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  142,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195 (a), e' prorogato al 31 dicembre 1994.
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro  da  lui
delegato,   accerta  trimestralmente,  sentiti  il  presidente  della
regione siciliana ed i sindaci dei comuni interessati,  lo  stato  di
esecuzione  delle  opere e di avanzamento delle procedure. In caso di
ritardo che impedisca il rispetto del termine di cui al comma  1,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, d'intesa con il presidente
della regione e con  i  sindaci  dei  comuni  interessati,  adotta  i
provvedimenti  necessari  al  completamento  delle opere anche in via
sostitutiva ed in deroga agli strumenti urbanistici e al disposto  di
cui  all'articolo  8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,  e
successive modificazioni e integrazioni (b).
 
             (a)  Il  comma  1  dell'art.  9  del  D.L.  n.  142/1991
          (Provvedimenti in favore delle popolazioni  delle  province
          di  Siracusa,  Catania  e  Ragusa colpite dal terremoto nel
          dicembre 1990 ed altre disposizioni in  favore  delle  zone
          danneggiate  da  eccezionali  avversita'  atmosferiche  dal
          giugno  1990  al  gennaio  1991)  prevede  che:   "Per   la
          realizzazione   delle   opere   di   cui   all'art.  2  del
          decreto-legge 1 febbraio 1988,  n.    19,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la
          necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto o per
          le quali siano state  avviate  le  procedure  di  gara,  il
          presidente  della regione siciliana provvede alle attivita'
          necessarie, con le modalita' disposte dagli articoli 3 e  4
          del medesimo decreto-legge, per un triennio a decorrere dal
          2  febbraio  1991.  Il  presidente  della regione siciliana
          subentra a tutti gli effetti al  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data".
             Il  D.L.  n. 19/1988 reca: "Misure urgenti in materia di
          opere  pubbliche  e  di  personale  degli  enti  locali  in
          Sicilia".  Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 4 di
          tale decreto, sopracitati:
             "Art. 2. - 1. Al fine di provvedere alle  particolari  e
          straordinarie  esigenze,  anche  di  ordine pubblico, delle
          citta'  di  Palermo  e  di  Catania,  sono  considerate  di
          preminente  interesse  nazionale  e  di  somma  urgenza  le
          seguenti opere dirette  al  risanamento  ed  allo  sviluppo
          delle citta' medesime:
              a)  gli  interventi  per  l'urbanizzazione  primaria  e
          secondaria e per il risanamento sociale, ambientale  e  del
          patrimonio edilizio esistente nell'area nord-est di Palermo
          e segnatamente dei quartieri ZEN 1 e ZEN 2;
               b)  gli  interventi  per  la realizzazione della nuova
          rete  fognaria  della  citta'  di  Palermo,  ai  fini   del
          risanamento igienico-sanitario e ambientale;
               c)  gli  interventi  per  l'urbanizzazione  primaria e
          secondaria,  per  il  risanamento   dell'ambiente   e   del
          patrimonio  edilizio  esistente,  per  la realizzazione del
          parco dell'Oreto, per la sistemazione degli argini e per il
          disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel  bacino
          del fiume Oreto;
              d)  gli  interventi per assicurare l'approvvigionamento
          idrico nel territorio di Palermo;
               e) il raddoppio della circonvallazione di Catania  nel
          tratto urbano Misterbianco-Ognina;
               f)  gli  interventi  per  l'urbanizzazione  primaria e
          secondaria e per il  risanamento  del  patrimonio  edilizio
          esistente nel quartiere Librino di Catania;
               g)  gli  interventi  per  la  realizzazione della rete
          fognaria della citta' di Catania, ai fini  del  risanamento
          igienico-sanitario".
             "Art.  3. - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
          sentiti il presidente della regione siciliana ed il sindaco
          del comune interessato,  realizza  gli  interventi  di  cui
          all'art. 2.
             2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  il  Presidente del
          Consiglio dei Ministri provvede alle  attivita'  necessarie
          anche  in  deroga  alle  vigenti disposizioni, ivi comprese
          quelle sulla contabilita' generale dello  Stato  e  con  il
          limite  del rispetto dei principi generali dell'ordinamento
          e delle norme comunitarie".
             "Art.  4.  -  1.  Le  somme destinate alla realizzazione
          delle opere, degli interventi  e  delle  attivita'  di  cui
          all'art.  2,  iscritte  nei bilanci delle amministrazioni e
          degli  enti  ordinariamente   competenti   nonche'   quelle
          integrative  erogate  dallo  Stato,  affluiscono,  entro il
          termine di trenta giorni dalla richiesta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  in  una  apposita   contabilita'
          speciale,  da  istituire  presso  la  tesoreria provinciale
          dello  Stato  di  Roma,  avente   autonomia   contabile   e
          amministrativa ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre
          1971,  n.  1041, ed intestata 'Presidente del Consiglio dei
          Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle citta'
          di Palermo e di Catania'.
             2. Per l'attuazione delle singole fasi  delle  procedure
          necessarie   per   la   realizzazione  delle  opere,  degli
          interventi  e  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  il
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri puo' avvalersi di
          uffici e di personale delle amministrazioni pubbliche.
             3. I contratti stipulati ai sensi del presente  articolo
          non  sono  soggetti  al parere degli organi consultivi e ad
          atti di approvazione ministeriale. Il controllo della Corte
          dei conti e' esercitato sul rendiconto  della  contabilita'
          speciale,  reso  tramite  l'Ufficio  speciale  di riscontro
          degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
             4.  Gli  ordinativi  di  pagamento  sulla   contabilita'
          speciale  di  cui  al  comma  1  sono  emessi  a  firma del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o di  funzionario  da
          lui delegato".
             (b) Il testo del comma 4 dell'art. 8 del D.L. n. 65/1989
          (Disposizioni   in  materia  di  finanza  pubblica)  e'  il
          seguente: "Le gestioni fuori bilancio, esclusi i  fondi  di
          rotazione,  per  le  quali  non  e'  stato legislativamente
          previsto un  termine  di  durata  inferiore,  ai  intendono
          soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto".
             Tale  termine  e'  stato  differito  al 28 febbraio 1992
          dall'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1991,  n.  307,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 29 novembre 1991, n. 377,
          fino all'entrata in vigore della legge  di  riordino  delle
          gestioni  fuori  bilancio e comunque non oltre il 30 giugno
          1993  dall'art.  25  del  D.L.  18  gennaio  1993,  n.   8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
          n. 68, e infine fino alla data di entrata in  vigore  della
          legge 23 dicembre 1993, n. 559 (15 gennaio 1994), dall'art.
          73 del D.L. 27 giugno 1994, n. 414, in corso di conversione
          in legge.