IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale
dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
  Visto l'art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo  1994,  di  esclusione  dalla
base  imponibile del servizio di mensa e di vitto somministrato dalle
aziende  appartenenti  al  settore  dei  pubblici  esercizi  e  degli
alberghi;
  Considerate  le modalita' attraverso cui i datori di lavoro possono
apprestare il servizio di mensa per la generalita' dei lavoratori per
esigenze connesse con l'attivita' lavorativa;
  Considerate, in particolare, le modalita' con  cui  le  aziende  di
armamento  marittimo  assicurano il servizio di panatica ai marittimi
imbarcati;
  Considerato che il servizio di panatica somministrato dalle aziende
di  armamento  marittimo   ha   le   stesse   finalita',   natura   e
caratteristiche  del  servizio  di  mensa  predisposto  dai datori di
lavoro con riguardo alla  generalita'  dei  lavoratori  per  esigenze
connesse con l'attivita' lavorativa;
  Considerata   l'esigenza   di   integrare   il   predetto   decreto
ministeriale 3 marzo 1994 per  assicurare  al  servizio  di  panatica
uguale  trattamento  ai fini previdenziali ed assistenziali e per gli
effetti relativi alle conseguenti prestazioni;
  Considerato di dover parimenti determinare, ai fini della  predetta
esclusione,  il  tetto  nel  caso  in  cui  l'azienda appartenente al
settore  dell'armamento  marittimo  garantisce  il  servizio   stesso
attraverso l'erogazione di somme di denaro;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  Ritenuto di individuare, ai fini della predetta esclusione, importi
massimi differenziati con riguardo alle modalita' attraverso le quali
puo' essere assicurato il  servizio  di  panatica  previsto  in  sede
contrattuale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  esclusi  dalla base imponibile, per il computo dei contributi
di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle
conseguenti prestazioni:
   1) il corrispettivo del servizio di  panatica  predisposto  per  i
marittimi  imbarcati  in  costanza  di servizio per la nave ancorche'
operanti in ambito portuale;
   2) l'importo sostitutivo del servizio di panatica istituito  entro
un valore massimo di L. 2.000 a pasto;
   3)  le  somme in denaro erogate ai marittimi imbarcati in costanza
di servizio per la nave ancorche'  operanti  in  ambito  portuale  in
sostituzione  del  servizio di panatica di cui al punto 1) nel limite
massimo di L. 9.000 giornaliere.
  Detti  importi  sono  annualmente  modificati  in  misura pari alla
variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati.
  Il presente decreto entra in vigore dal 1 gennaio 1994.
   Roma, 8 luglio 1994
                                         Il Ministro del lavoro
                                       e della previdenza sociale
                                                MASTELLA
p. Il Ministro del tesoro
         RASTRELLI