IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1994, di esclusione dalla base imponibile del servizio di mensa e di vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi; Considerate le modalita' attraverso cui i datori di lavoro possono apprestare il servizio di mensa per la generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa; Considerate, in particolare, le modalita' con cui le aziende di armamento marittimo assicurano il servizio di panatica ai marittimi imbarcati; Considerato che il servizio di panatica somministrato dalle aziende di armamento marittimo ha le stesse finalita', natura e caratteristiche del servizio di mensa predisposto dai datori di lavoro con riguardo alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita' lavorativa; Considerata l'esigenza di integrare il predetto decreto ministeriale 3 marzo 1994 per assicurare al servizio di panatica uguale trattamento ai fini previdenziali ed assistenziali e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni; Considerato di dover parimenti determinare, ai fini della predetta esclusione, il tetto nel caso in cui l'azienda appartenente al settore dell'armamento marittimo garantisce il servizio stesso attraverso l'erogazione di somme di denaro; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Ritenuto di individuare, ai fini della predetta esclusione, importi massimi differenziati con riguardo alle modalita' attraverso le quali puo' essere assicurato il servizio di panatica previsto in sede contrattuale; Decreta: Art. 1. Sono esclusi dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni: 1) il corrispettivo del servizio di panatica predisposto per i marittimi imbarcati in costanza di servizio per la nave ancorche' operanti in ambito portuale; 2) l'importo sostitutivo del servizio di panatica istituito entro un valore massimo di L. 2.000 a pasto; 3) le somme in denaro erogate ai marittimi imbarcati in costanza di servizio per la nave ancorche' operanti in ambito portuale in sostituzione del servizio di panatica di cui al punto 1) nel limite massimo di L. 9.000 giornaliere. Detti importi sono annualmente modificati in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il presente decreto entra in vigore dal 1 gennaio 1994. Roma, 8 luglio 1994 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MASTELLA p. Il Ministro del tesoro RASTRELLI