IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la nuova disciplina delle cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, della predetta legge 26 febbraio 1987, n. 49 il quale demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) la definizione degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento; Visto inoltre il comma 6 del predetto art. 3, della legge n. 49/1987 il quale, alla lettera a), demanda al CICS la determinazione delle priorita' per aree geografiche, settori e strumenti di intervento della cooperazione italiana allo sviluppo ed, alla lettera c), attribuisce al medesimo Comitato interministeriale compiti di verifica periodica dello stato di attuazione e degli esiti dell'attivita' di cooperazione, nonche' di approvazione della relazione svolta annualmente dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'anno precedente, da inviare al Parlamento prima dell'esame della legge finanziaria; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 1, comma 21, il quale sopprime fra l'altro il predetto Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS); Visto altresi' il successivo comma 24 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 sopra richiamata, il quale prevede che mediante apposito regolamento governativo siano definite le funzioni dei Comitati interministeriali soppressi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministerialisoppressi ed il riordino della relativa disciplina, il quale, all'art. 6, comma 4, attribuisce al CIPE le funzioni del soppresso CICS, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; Vista la delibera CICS n. 44 del 21 maggio 1992, con la quale, fra l'altro, sono state emanate alcune priorita' geografiche fissate in precedenza dal medesimo Comitato interministeriale; Ritenuto necessario aggiornare le priorita', per aree geografiche, della cooperazione allo sviluppo; Udita la proposta del sottosegretario di Stato agli affari esteri; Delibera: 1. A modifica degli articoli 2 e 4 della delibera del CICS n. 44 del 21 maggio 1992, i fondi di cui alla legge n. 49/1987 possono essere utilizzati per consentire all'Italia di partecipare all'azione internazionale di ricostruzione della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, con facolta' di scegliere la tipologia degli interventi nell'intera gamma di attivita' di cooperazione previste dalla legge n. 49/1987. 2. A seguito delle prime elezioni multirazziali, l'Italia portera' avanti le proprie attivita' di cooperazione mirate alla crescita civile, sociale ed economica delle popolazioni di colore in Sudafrica, nel quadro delle iniziative che la comunita' dei Paesi donatori sta promuovendo, con attenzione alle indicazioni dell'Unione Europea. 3. La prosecuzione e l'intensificazione delle attivita' di cooperazione italiane in favore della crescita economica, sociale e culturale della popolazione palestinese, nel quadro delle azioni internazionali di aiuto, vanno assicurate tenendo conto che esse costituiscono una componente essenziale per assicurare il successo del processo di pace in Medio Oriente. 4. Il Ministro degli affari esteri sottoporra' all'esame del CIPE la relazione annuale da inviare al Parlamento, di cui alle premesse, corredata degli elementi indicati al comma 6, lettera c), dell'art. 3 della legge n. 49/1987. Roma, 24 giugno 1994 Il Presidente delegato: PAGLIARINI