AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.    Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 febbraio 1993, n.  20,
recante  differimento  di termini in materia di assistenza sanitaria,
nonche' dei decreti-legge 8 aprile 1993, n. 100, 7  giugno  1993,  n.
179,  6 agosto 1993, n. 278, 5 ottobre 1993, n. 397, 4 dicembre 1993,
n. 497, 1 febbraio 1994, n. 79, e 31 marzo 1994, n. 218". Il D.L.  n.
20/1993  non  e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato  nella  ((
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1993).  Gli
altri DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente
decreto (il D.L.  n.  179/1994  conteneva  anche  norme  di  edilizia
sanitaria),  non  sono  stati  convertiti in legge per decorrenza dei
termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati  pubblicati,
rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132
dell'8 giugno 1993, n. 185 del 9 agosto 1993, n. 234  del  5  ottobre
1993,  n.  285  del 4 dicembre 1993, n. 26 del 2 febbraio 1994, n. 78
del 5 aprile 1994 e n. 126 del 1 giugno 1994).
                               Art. 1.
  1. E' attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di  lire
80  miliardi  da  destinare  al  finanziamento  delle  spese  di loro
competenza per l'assistenza sanitaria degli  indigenti.  La  predetta
somma  e'  ripartita  ai  comuni  tenendo  conto del reddito medio ((
pro-capite, ))  secondo  modalita'  e  procedure  da  stabilirsi  con
decreto  del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
sanita', sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)
e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM).
  2.  A  decorrere  dal  15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i
prezzi delle  specialita'  medicinali  classificate  come  medicinali
prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo
12,  comma  1,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 (a),
sono ridotti delle seguenti misure  percentuali,  con  arrotondamento
alle  lire 100 superiori: specialita' medicinali con prezzo superiore
a lire  15.000  fino  a  lire  50.000:  2,5  per  cento;  specialita'
medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5 per cento.
  3.   Al  maggiore  onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si  provvede
mediante  utilizzo  delle  maggiori  entrate  erariali assicurate dal
decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro  e  della  previdenza
sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
81  del  7  aprile  1993  (b)  ,  emanato  ai  sensi  dell'articolo 2
dell'ordinanza  2316/FPC  del  29  gennaio  1993,  pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993 (c) .
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge  26  novembre
1981,  n.  678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1982,  n.  12  (d),  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'autorizzazione  non  e'  dovuta  per  le  prescrizioni, relative a
prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, e' a totale
carico dell'assistito".
  6. Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica  o  sottoposti
ad interventi di trapianti di organo, il limite dei pezzi per ricetta
dei   farmaci   della   terapia  cardine  di  riconosciuta  validita'
scientifica, in somministrazione continua, puo' essere elevato fino a
coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi.
          ------------
             (a) Il comma 1  dell'art.  12  del  D.Lgs.  n.  539/1992
          (Attuazione   della   direttiva  92/26/CEE  riguardante  la
          classificazione nella  fornitura  dei  medicinali  per  uso
          umano)  sostituisce  il  comma  4  dell'art. 19 della legge
          finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, con il  seguente:  "4.  I
          medicinali  per  uso  umano, al momento dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio,  rilasciata  ai  sensi   del
          decreto   legislativo   29   maggio   1991,  n.  178,  sono
          classificati come  medicinali  prescrivibili  dal  Servizio
          sanitario nazionale o come medicinali non prescrivibili dal
          Servizio   sanitario   nazionale.   Il   provvedimento  che
          autorizza l'immissione in commercio di  un  medicinale  per
          uso  umano  specifica, altresi', la classificazione ai fini
          del decreto legislativo di recepimento della direttiva  del
          Consiglio delle Comunita' europee n. 92/26 CEE ed eventuali
          modificazioni".
             (b)   Il   D.M.   31   marzo  1993  reca:  "Disposizioni
          concernenti  il  recupero  dei  tributi  e  dei  contributi
          sospesi  a  seguito  del  sisma  del 13 dicembre 1990 nella
          Sicilia orientale".
             (c) L'O.M. n. 2316/FPC reca: "Differimento  dei  termini
          di cui all'ordinanza n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 recante
          ulteriore  proroga  della  sospensione di taluni termini in
          favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990
          nella  Sicilia  orientale".  Si  trascrive  il  testo   del
          relativo art. 2:
             "Art.  2.  -  Con  successivo provvedimento da emanarsi,
          d'intesa con i Ministri interessati, entro il 31 marzo 1993
          saranno definite le modalita' per il  recupero  del  carico
          sospeso".
             (d)  L'art.  3  del  D.L. n. 678/1981 modifica l'art. 25
          della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  istitutiva  del
          Servizio  sanitario  nazionale. Il terzo capoverso di detto
          art. 3, corrispondente all'attuale ottavo comma del  citato
          art.   25,  come  sopra  modificato,  e'  cosi'  formulato:
          "L'utente  puo'  accedere  agli  ambulatori   e   strutture
          convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale
          e  di  laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni,
          le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare  la
          richiesta  di  accesso alle prestazioni stesse. In tal caso
          l'unita'   sanitaria   locale    rilascia    immediatamente
          l'autorizzazione  con  apposita annotazione sulla richiesta
          stessa. L'autorizzazione non e' dovuta per le prescrizioni,
          relative e prestazioni il cui costo, in base alla normativa
          vigente, e' a totale carico dell'assistito".