AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1 febbraio 1993, n. 20, recante differimento di termini in materia di assistenza sanitaria, nonche' dei decreti-legge 8 aprile 1993, n. 100, 7 giugno 1993, n. 179, 6 agosto 1993, n. 278, 5 ottobre 1993, n. 397, 4 dicembre 1993, n. 497, 1 febbraio 1994, n. 79, e 31 marzo 1994, n. 218". Il D.L. n. 20/1993 non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1993). Gli altri DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto (il D.L. n. 179/1994 conteneva anche norme di edilizia sanitaria), non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 1993, n. 185 del 9 agosto 1993, n. 234 del 5 ottobre 1993, n. 285 del 4 dicembre 1993, n. 26 del 2 febbraio 1994, n. 78 del 5 aprile 1994 e n. 126 del 1 giugno 1994). Art. 1. 1. E' attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma e' ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio (( pro-capite, )) secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita', sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM). 2. A decorrere dal 15 aprile 1993 e fino al 31 dicembre 1993, i prezzi delle specialita' medicinali classificate come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 (a), sono ridotti delle seguenti misure percentuali, con arrotondamento alle lire 100 superiori: specialita' medicinali con prezzo superiore a lire 15.000 fino a lire 50.000: 2,5 per cento; specialita' medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4,5 per cento. 3. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate erariali assicurate dal decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993 (b) , emanato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 2316/FPC del 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993 (c) . 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. All'articolo 3, terzo capoverso, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12 (d), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'autorizzazione non e' dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, e' a totale carico dell'assistito". 6. Per tutti i soggetti affetti da patologia cronica o sottoposti ad interventi di trapianti di organo, il limite dei pezzi per ricetta dei farmaci della terapia cardine di riconosciuta validita' scientifica, in somministrazione continua, puo' essere elevato fino a coprire un periodo di terapia relativo a tre mesi. ------------ (a) Il comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 539/1992 (Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano) sostituisce il comma 4 dell'art. 19 della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, con il seguente: "4. I medicinali per uso umano, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, sono classificati come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale o come medicinali non prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento che autorizza l'immissione in commercio di un medicinale per uso umano specifica, altresi', la classificazione ai fini del decreto legislativo di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/26 CEE ed eventuali modificazioni". (b) Il D.M. 31 marzo 1993 reca: "Disposizioni concernenti il recupero dei tributi e dei contributi sospesi a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale". (c) L'O.M. n. 2316/FPC reca: "Differimento dei termini di cui all'ordinanza n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 recante ulteriore proroga della sospensione di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale". Si trascrive il testo del relativo art. 2: "Art. 2. - Con successivo provvedimento da emanarsi, d'intesa con i Ministri interessati, entro il 31 marzo 1993 saranno definite le modalita' per il recupero del carico sospeso". (d) L'art. 3 del D.L. n. 678/1981 modifica l'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Il terzo capoverso di detto art. 3, corrispondente all'attuale ottavo comma del citato art. 25, come sopra modificato, e' cosi' formulato: "L'utente puo' accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l'unita' sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa. L'autorizzazione non e' dovuta per le prescrizioni, relative e prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, e' a totale carico dell'assistito".