AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 29 gennaio 1994, n. 74,
e 31 marzo 1994, n. 215". I DD.LL.  n.  74/1994  e  n.  215/1994,  di
contenuto  pressoche'  analoghe  al  presente decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella ((
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1 aprile  1994  e  n.
126 del 1 giugno 1994).
                               Art. 1.
  1.  Il  termine del 31 gennaio 1994 previsto dall'articolo 4, comma
2, della legge  26  novembre  1992,  n.  468  (a),  resta  differito,
limitatamente  alla  pubblicazione  del  bollettino  valevole  per la
campagna lattiero-casearia 1994-1995, al 30 aprile 1994.
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             (a) Il comma 2  dell'art.  4  della  legge  n.  468/1992
          (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario) prevede che:
          "Entro  il  31 gennaio di ciascun anno l'AIMA (ora Ente per
          gli interventi nel mercato agricolo - EIMA,
           n.d.r. )  pubblica  in  appositi  bollettini  gli  elenchi
          aggiornati   dei   produttori   titolari  di  quota  e  dei
          quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il
          1 aprile successivo".