AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 gennaio 1994, n. 74, e 31 marzo 1994, n. 215". I DD.LL. n. 74/1994 e n. 215/1994, di contenuto pressoche' analoghe al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1 aprile 1994 e n. 126 del 1 giugno 1994). Art. 1. 1. Il termine del 31 gennaio 1994 previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (a), resta differito, limitatamente alla pubblicazione del bollettino valevole per la campagna lattiero-casearia 1994-1995, al 30 aprile 1994. ------------ (a) Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 468/1992 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario) prevede che: "Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'AIMA (ora Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, n.d.r. ) pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1 aprile successivo".