AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 ottobre 1993, n.  401,
6  dicembre  1993, n. 504, 4 febbraio 1994, n. 91 e 31 marzo 1994, n.
223". I DD.LL. sopracitati, recanti, il primo, disposizioni a  favore
delle   zone   dell'Italia   nord-occidentale   colpite  da  fenomeni
alluvionali, il secondo, disposizioni urgenti  a  favore  delle  zone
colpite  da  fenomeni  alluvionali  nei  mesi di settembre, ottobre e
novembre 1993 e, gli ultimi due, disposizioni pressoche' analoghe  al
presente  decreto,  non sono stati convertiti in legge per decorrenza
dei  termini  costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati
pubblicati,   rispettivamente,   nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 287 del 7 dicembre 1993, n. 29 del 5 febbraio 1994,  n.
80 del 7 aprile 1994 e n. 126 del 1 giugno 1994).
 
                               Art. 1.
 
  1.  E'  assegnato  un contributo straordinario per l'anno 1993 alle
regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75  miliardi,
Valle  d'Aosta,  di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi e
di lire 16 miliardi per l'anno 1994, Toscana, di lire 7 miliardi e di
lire 13 miliardi per l'anno 1994, Lazio, di lire 3,5  miliardi  e  di
lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5
miliardi  e di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994, per provvedere alla
realizzazione  degli  interventi  urgenti  conseguenti  agli   eventi
alluvionali  dei  mesi  di  settembre,  ottobre  e novembre 1993, nei
comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.