AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 ottobre 1993, n. 401, 6 dicembre 1993, n. 504, 4 febbraio 1994, n. 91 e 31 marzo 1994, n. 223". I DD.LL. sopracitati, recanti, il primo, disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali, il secondo, disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993 e, gli ultimi due, disposizioni pressoche' analoghe al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 1993, n. 29 del 5 febbraio 1994, n. 80 del 7 aprile 1994 e n. 126 del 1 giugno 1994). Art. 1. 1. E' assegnato un contributo straordinario per l'anno 1993 alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi e di lire 16 miliardi per l'anno 1994, Toscana, di lire 7 miliardi e di lire 13 miliardi per l'anno 1994, Lazio, di lire 3,5 miliardi e di lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi e di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.