IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  2  del  regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
concernente l'attribuzione ai Sottosegretari  di  Stato  di  funzioni
loro delegate dal Ministro;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1994 e 13
maggio  1994 con i quali, rispettivamente, l'on. Vito Gnutti e' stato
nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e
il  sen.  Francesco  Pontone  e il sen. Giampiero Beccaria sono stati
nominati Sottosegretari di Stato;
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del
1993  rientrano  nella  competenza del Ministro gli atti attraverso i
quali si esplica la  funzione  di  direzione  politico-amministrativa
nonche'  la  verifica  della rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle direttive generali impartite;
  Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni ai predetti
Sottosegretari di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono riservati  alla  firma  del  Ministro  gli  atti  normativi  e
regolamentari,   le   circolari  contenenti  direttive  generali,  le
risposte a quesiti involgenti questioni di principio,  gli  atti  che
devono  essere  sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri
ed al Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica
(CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria,
straordinaria  e  di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla
vigilanza del Ministero, nonche' le  designazioni  di  rappresentanti
ministeriali,  gli  atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i
programmi  da  attuare  e  vengono  assegnate  le  relative   risorse
finanziarie,   gli   atti   di   organizzazione  degli  uffici  e  di
conferimento delle funzioni dirigenziali.
  Sono inoltre riservati alla  firma  del  Ministro  i  provvedimenti
concernenti   leggi   di  spesa,  non  attribuiti  dalla  legge  alla
competenza dei dirigenti.
  Restano altresi' riservati alla esclusiva competenza del Ministro i
rapporti internazionali, i rapporti con gli organi  costituzionali  o
ausiliari  del  Governo,  gli  altri  atti  inerenti  la  funzione di
direzione politica, nonche' il potere di annullamento per  motivi  di
legittimita'  e  di  revoca o riforma per motivi di merito degli atti
emanati dai dirigenti.
  Rientrano, ancora,  nella  esclusiva  competenza  del  Ministro  le
direttive  generali  per l'azione amministrativa o per la gestione in
materia: di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi;
di  societa'  fiduciarie  e/o   di   revisione;   di   autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  nonche'  di annullamento
revoca o modifica dell'autorizzazione stessa, di  approvazione  delle
tariffe con carattere di generalita', di fusioni, di trasferimento di
portafoglio,   di   divieto   di   assunzione  di  nuovi  affari,  di
approvazione di piani di risanamento o finanziamento, di scioglimento
degli organi amministrativi e sindacali degli enti e delle imprese di
assicurazione;  di  liquidazione  coatta  amministrativa  di  imprese
soggette  alla  vigilanza  del  Ministero;  di   concessione   e   di
autorizzazione  nei  settori  petrolifero,  dell'energia  nucleare  e
dell'energia  elettrica;   di   assegnazioni   in   servizio   e   di
trasferimenti  tra  le  direzioni  generali  e  gli  uffici  centrali
autonomi.
  Vengono inoltre riservate al Ministro le competenze di cui all'art.
15  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
modificazioni  in  legge 8 agosto 1992, n. 359 e del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332,  nonche',  nell'ambito  delle  attribuzioni  del
soppresso  Ministero  delle  partecipazioni statali di cui all'art. 1
della  legge  23  giugno  1993,   n.   202,   di   conversione,   con
modificazioni,   del   decreto-legge  23  aprile  1993,  n.  118,  le
competenze sull'Ente cinema S.p.a.
  Restano salvi gli atti di gestione, di competenza dei dirigenti  ai
sensi  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, citato in
premessa.