IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1994 e 13 maggio 1994 con i quali, rispettivamente, l'on. Vito Gnutti e' stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il sen. Francesco Pontone e il sen. Giampiero Beccaria sono stati nominati Sottosegretari di Stato; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di direzione politico-amministrativa nonche' la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato; Decreta: Art. 1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e regolamentari, le circolari contenenti direttive generali, le risposte a quesiti involgenti questioni di principio, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero, nonche' le designazioni di rappresentanti ministeriali, gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare e vengono assegnate le relative risorse finanziarie, gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali. Sono inoltre riservati alla firma del Ministro i provvedimenti concernenti leggi di spesa, non attribuiti dalla legge alla competenza dei dirigenti. Restano altresi' riservati alla esclusiva competenza del Ministro i rapporti internazionali, i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica, nonche' il potere di annullamento per motivi di legittimita' e di revoca o riforma per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti. Rientrano, ancora, nella esclusiva competenza del Ministro le direttive generali per l'azione amministrativa o per la gestione in materia: di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi; di societa' fiduciarie e/o di revisione; di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nonche' di annullamento revoca o modifica dell'autorizzazione stessa, di approvazione delle tariffe con carattere di generalita', di fusioni, di trasferimento di portafoglio, di divieto di assunzione di nuovi affari, di approvazione di piani di risanamento o finanziamento, di scioglimento degli organi amministrativi e sindacali degli enti e delle imprese di assicurazione; di liquidazione coatta amministrativa di imprese soggette alla vigilanza del Ministero; di concessione e di autorizzazione nei settori petrolifero, dell'energia nucleare e dell'energia elettrica; di assegnazioni in servizio e di trasferimenti tra le direzioni generali e gli uffici centrali autonomi. Vengono inoltre riservate al Ministro le competenze di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359 e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, nonche', nell'ambito delle attribuzioni del soppresso Ministero delle partecipazioni statali di cui all'art. 1 della legge 23 giugno 1993, n. 202, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, le competenze sull'Ente cinema S.p.a. Restano salvi gli atti di gestione, di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, citato in premessa.