IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto-legge 25  gennaio  1982,  n.  16,  recante  misure
urgenti  in  materia  di prestazioni integrative erogate dal Servizio
sanitario nazionale, convertito  in  legge,  con  modificazioni,  con
legge 25 marzo 1982, n. 98;
  Visto,  in  particolare,  il  terzultimo  alinea  della  lettera a)
dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato  in  forza  del  quale  il
Ministro  della sanita' deve annualmente emanare con proprio decreto,
sentiti  l'INPS  e  l'INAIL,  le  disposizioni  necessarie   per   il
coordinamento dell'attivita' sanitaria e amministrativa ai fini della
erogazione  delle  prestazioni  idrotermali  e  di  quelle economiche
accessorie agli assicurati dei predetti istituti;
  Visto l'art. 2, terzo comma, della legge 1 febbraio 1989, n. 37;
  Visti gli articoli 15 e 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Preso atto dell'ordine del giorno in tema di continuita' dei regimi
termali INPS e INAIL votato dalla Camera dei  deputati  nella  seduta
del 12 dicembre 1991, accolto come raccomandazione dal Governo;
  Vista   la   lettera   della   Direzione   generale   dell'INPS  n.
14/40/6.CBT/14/13/11160/IMMI/27 del 25 febbraio 1992;
  Visti i propri decreti del 12 agosto 1992  e  del  27  aprile  1993
concernenti  le  patologie  che possono trovare reale beneficio dalle
cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi;
  Visto il proprio decreto del 14 aprile 1994  sul  differimento  dei
termini di validita' e revisione dell'elenco di tali patologie;
  Visto  l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
sue successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il proprio decreto 15 aprile 1994 recante "Determinazione dei
criteri generali  per  la  fissazione  delle  tariffe  di  assistenza
specialistica, riabilitativa e ospedaliera";
  Visto  il  proprio  decreto in data 12 agosto 1993, con il quale e'
stata disciplinata la materia relativamente a tale anno;
  Sentiti l'INPS  e  INAIL  che  hanno  espresso  il  proprio  parere
favorevole  rispettivamente  con lettere prot. n. 140160 del 7 giugno
1994 e s.n. del 20 aprile 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai   fini   del   coordinamento   delle   attivita'   sanitaria   e
amministrativa   volte,  ai  sensi  del  quintultimo,  quartultimo  e
terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del  decreto-legge  25
gennaio  1982,  n.  16,  convertito  in legge, con modificazioni, con
legge 25 marzo 1982, n. 98, alla erogazione agli assicurati dell'INPS
e dell'INAIL  delle  prestazioni  idrotermali,  di  competenza  delle
unita'  sanitarie  locali,  con  oneri  a  carico del Fondo sanitario
nazionale,  e  delle  prestazioni  economiche  accessorie  a   quelle
idrotermali, di competenza dell'INPS e dell'INAIL, con oneri a carico
delle  competenti  gestioni  previdenziali,  si applicano, per l'anno
1994, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore
          e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Per il testo del terzultimo  alinea  della  lettera  a)
          dell'art. 1 del D.L. n. 16/1982 si veda in nota all'art. 1.
             -  Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 37/1989
          (Contenimento della spesa sanitaria) e'  il  seguente:  "3.
          Per  il  triennio  1989-1991 sono confermate le prestazioni
          idrotermali di cui all'art. 1, lettera  a),  quintultimo  e
          quartultimo  alinea,  del decreto-legge 25 gennaio 1982, n.
          16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  marzo
          1982,  n.  98,  gia'  prorogate  dall'art. 7 della legge 23
          ottobre 1985, n. 595".
             - Il testo  degli  articoli  15  e  16  della  legge  n.
          412/1991  (Disposizioni  in materia di finanza pubblica) e'
          il seguente:
             "Art. 15 (Stabilimenti  termali  dell'INPS).  -  1.  Gli
          stabilimenti  termali dell'INPS, anche se fatti oggetto dei
          decreti di cui all'art.  65, primo comma,  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,  e successive modificazioni, sono
          riacquisiti al  patrimonio  immobiliare  dell'Istituto,  il
          quale  li  conferisce  in  capitale  a  societa' per azioni
          appositamente  costituite,  che  provvederanno  alla   loro
          gestione   sulla   base   di  criteri  di  economicita'  ed
          efficienza. A tali fini l'Istituto puo'  cedere  a  privati
          quote  di  partecipazione alla predetta societa', cui deve,
          comunque, essere assicurata  la  partecipazione,  a  titolo
          gratuito,  della regione e del comune nel cui territorio e'
          ubicato lo stabilimento termale. L'atto  costitutivo  e  lo
          statuto  sono  approvati  dal  Ministro  del lavoro e della
          previdenza sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  della
          sanita'  e  con  il  Ministro  del  tesoro, su proposta del
          consiglio di amministrazione dell'INPS.   Al  personale  di
          ruolo  in forza presso gli stabilimenti stessi alla data di
          entrata in vigore della presente legge e' data facolta'  di
          optare,   entro   novanta  giorni  da  tale  data,  per  il
          mantenimento del rapporto di impiego con l'Istituto.
             2. Si applicano, per quanto non previsto dal comma 1, le
          norme di cui all'art. 20, comma  2,  della  legge  9  marzo
          1989,  n. 88. E' abrogato il terzo comma dell'art. 36 della
          legge 23 dicembre 1978, n.  833.
             Art. 16 (Disposizioni varie in materia previdenziale). -
          1. Le commissioni provinciali per la manodopera agricola  e
          le  commissioni  circoscrizionali  per  il  collocamento in
          agricoltura   sono   integrate   da   un   funzionario   in
          rappresentanza    dell'INPS,    da    un   funzionario   in
          rappresentanza  dell'INAIL   e   da   un   funzionario   in
          rappresentanza  dello SCAU, limitatamente all'esercizio dei
          compiti di cui all'art. 5, numeri 5) e 6), ed  all'art.  7,
          primo   comma,  numero  5),  ivi  compreso  il  compito  di
          accertare   le   giornate   prestate   dai  compartecipanti
          familiari,  piccoli  coloni  e  coltivatori  diretti,   del
          decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.
             2.  Alla  regolazione  degli  effetti  conseguenti  alla
          sentenza  della  Corte  costituzionale n. 261 del 12 giugno
          1991,  si  provvedera'  in  sede  di  determinazione,   con
          separato provvedimento legislativo, dei criteri e modalita'
          per la concessione per l'anno 1992, nei limiti di spesa che
          saranno  per lo scopo stabiliti dalla legge finanziaria per
          l'anno medesimo,  dello  sgravio  degli  oneri  sociali  in
          favore delle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno
          di  cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
             3. Con il medesimo provvedimento di cui al  comma  2  si
          provvedera'  altresi'  a definire un piano di pensionamenti
          anticipati nel limite complessivo massimo di 25.000 unita',
          facendosi fronte al relativo  onere  mediante  il  concorso
          nella  misura  del  50  per  cento  da  parte delle imprese
          interessate e, per la restante parte, con utilizzo  di  una
          quota  del  maggior  gettito  derivante  per  effetto delle
          disposizioni  della  legge  finanziaria  per  l'anno   1992
          relative  all'aumento  delle  aliquote  di cui all'art. 18,
          commi 1 e 2, del decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  151,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
          n. 202.
             4. Il Ministro  della  sanita',  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana
          un  decreto che identifica le patologie che possono trovare
          reale beneficio dalle cure termali ed indica gli  strumenti
          di controllo per evitare abusi.
             5. In attesa della disciplina organica della materia, le
          prestazioni   idrotermali   possono   essere   fruite   dai
          lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori
          dei congedi ordinari e delle ferie annuali,  esclusivamente
          per  la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o
          stati patologici  per  la  cui  risoluzione  sia  giudicato
          determinante,  anche  in  associazione  con  altri mezzi di
          cura,  un  tempestivo  trattamento  termale   motivatamente
          prescritto  da  un medico specialista dell'unita' sanitaria
          locale ovvero, limitatamente  ai  lavoratori  avviati  alle
          cure  dall'INAIL,  motivatamente  prescritto dai medici del
          predetto Istituto. Le prescrizioni  mediche  di  cui  sopra
          vengono   rilasciate   con  l'osservanza  del  decreto  del
          Ministro della sanita' di cui al comma 4.
             6. Gli enti gestori di forme di previdenza  obbligatoria
          sono  tenuti  a  corrispondere  gli interessi legali, sulle
          prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza  del
          termine  previsto  per  l'adozione  del provvedimento sulla
          domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi e'  portato
          in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro
          del maggior danno subito dal titolare della prestazione per
          la diminuzione del valore del suo credito.
             7.  Al  personale di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   649,   e   successive
          modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.
          4,  commi  primo  e  secondo, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092".
             N.B.  -  Il beneficio di cui all'art. 16, comma 5, della
          legge n.  412/1991, relativamente ai  dipendenti  pubblici,
          e'  stato  abrogato  dall'art.  3, comma 42, della legge n.
          537/1993,  recante:  "Interventi  correttivi   di   finanza
          pubblica",   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.
             - Il D.M. 12  agosto  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  193 del 19 agosto 1992, reca: "Patologie che
          possono  trovare  reale  beneficio  dalle  cure  termali  e
          strumenti di controllo per evitare abusi".
             -  Il  D.M.  27  aprile  1993, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.     102  del   4   maggio   1993,   concerne:
          "Integrazione  all'elenco di cui al decreto ministeriale 12
          agosto 1992 concernente le patologie  che  possono  trovare
          reale beneficio dalle cure termali e strumenti di controllo
          per evitare abusi".
             -  Il  D.M.  14  aprile  1994, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.     98  del   29   aprile   1994,   riguarda:
          "Differimento   del   termine   di  validita'  e  revisione
          dell'elenco delle patologie ammesse  per  la  fruizione  di
          terapie termali".
             -  L'art.  8  del  D.Lgs.  n.  502/1992  (Riordino della
          disciplina in materia sanitaria, a  norma  dell'articolo  1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421), reca: "Disciplina dei
          rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali".
             -  Il  D.M.  15  aprile  1994, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.     107  del  10   maggio   1994,   concerne:
          "Determinazione  dei  criteri  generali  per  la fissazione
          delle   tariffe    delle    prestazioni    di    assistenza
          specialistica, riabilitativa e ospedaliera".
             -  Il  D.M.  12  agosto  1993  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  210  del  7
          settembre 1993.
 
 Nota all'art. 1:
            -  Si  trascrive  il testo del quintultimo, quartultimo e
          terzultimo alinea della lettera a) dell'art. 1 del D.L.  n.
          16/1982  (per  il titolo si veda nelle premesse al presente
          decreto):
             "A  decorrere  dal  1  gennaio   1982   le   prestazioni
          idrotermali,  limitate  al  solo  aspetto terapeutico, sono
          garantite dalle unita' sanitarie locali ai sensi del  primo
          comma  dell'art.  36  della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
          con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.
             Le prestazioni di cui all'alinea precedente  previste  a
          favore   degli   assicurati   all'INPS  e  all'INAIL,  sono
          garantite,  sino  all'approvazione  del   piano   sanitario
          nazionale, secondo le condizioni e con le modalita' vigenti
          presso   gli   enti  stessi.  L'onere  per  le  prestazioni
          economiche accessorie a  quelle  idrotermali  e'  a  carico
          delle competenti gestioni previdenziali.
             Con decreto del Ministro della sanita', sentiti l'INPS e
          l'INAIL,   sono   annualmente   emanate   le   disposizioni
          necessarie per il coordinamento dell'attivita' sanitaria  e
          amministrativa  ai fini della erogazione delle prestazioni,
          anche   economiche   accessorie,   di   cui   allo   alinea
          precedente".