IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visti i regolamenti CEE numeri 2080/93 e 3699/93, concernenti lo strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto l'adeguamento dello sforzo di pesca prevedendo tra l'altro, la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di orientamento pluriennali; Visto il quarto piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1994, che prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca; Visto il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, concernente l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca; Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1994; Decreta: Art. 1. 1. Sono confermate con le modifiche di cui ai successivi articoli le modalita' tecniche di attuazione del fermo biologico per l'anno 1994, previste dal decreto ministeriale 5 luglio 1994.