IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  17  febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante il piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della
pesca marittima;
  Visti  i  regolamenti  CEE numeri 2080/93 e 3699/93, concernenti lo
strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto
l'adeguamento dello  sforzo  di  pesca  prevedendo  tra  l'altro,  la
concessione  di  premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il
raggiungimento degli obiettivi  fissati  dai  piani  di  orientamento
pluriennali;
  Visto il quarto piano triennale della pesca marittima, adottato con
decreto  ministeriale  21  dicembre 1993 e pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17  del  22  gennaio  1994,  che
prevede,  tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca,
anche la concessione di premi  di  fermo  temporaneo  delle  navi  da
pesca;
  Visto   il  decreto-legge  30  giugno  1994,  n.  424,  concernente
l'attuazione del fermo temporaneo  obbligatorio  per  il  1994  delle
imprese di pesca;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  luglio  1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono confermate con le modifiche di cui ai  successivi  articoli
le  modalita'  tecniche  di attuazione del fermo biologico per l'anno
1994, previste dal decreto ministeriale 5 luglio 1994.