Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri del Tirreno, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' in Porto Torres (Sassari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1994 all'11 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colorificio Toscano, con sede in Roma e unita' di Pisa, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Chimen ceramica, con sede in Altopascio (Lucca) e unita' di Altopascio (Lucca), per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Avenza, con sede in Carrara (Massa) e unita' di Carrara (Massa), per il periodo dal 17 luglio 1994 al 16 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fisac, con sede in Milano e unita' in Cermenate (Como), Grandate (Como) e Lusago di Portichetto (Como), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Nuova Giulia, con sede in Giulianova (Teramo) e unita' in Giulianova (Teramo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 maggio 1994 al 27 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio calzificio Torinese, con sede in Torino e unita' di filiale di Carpi (Modena) e Torino, per il periodo dal 15 luglio 1994 al 14 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maper G., con sede in Canegrate (Milano) e unita' in Canegrate (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 ottobre 1993 al 24 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantura, con sede in Pantalla di Todi (Perugia) e unita' in Pantalla di Todi (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 febbraio 1994 all'11 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrizoo, con sede in Lucera (Foggia) e unita' in Lucera (Foggia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 febbraio 1993 al 9 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selegg, con sede in S. Vito al Tagliamento (Pordenone) e unita' in Morsano al Tagliamento (Pordenone), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 novembre 1993 al 9 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stimi, con sede in Piombino (Livorno) e unita' in Piombino (Livorno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1994 al 23 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telefon, con sede in Roma (unita' nazionali), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 gennaio 1994 al 4 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consorzio agrario provinciale di Enna, con sede in Enna e unita' in Enna, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1993 al 31 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Consorzio agrario provinciale di Pistoia, con sede in Pistoia e unita' di Pistoia, per il periodo dal 6 ottobre 1993 al 5 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, con sede in Monza (Milano) e unita' in Monza (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 dicembre 1993 al 21 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giovanni Marchisio & C., con sede in Torino e unita' di Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 10 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Impresa costruzioni e montaggi, con sede in Formia (Latina) e unita' di Formia (Latina), per il periodo dal 23 gennaio 1994 al 22 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italgraniti, con sede in Castelnuovo Magra (La Spezia) e unita' in Porto Torres (Sassari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 settembre 1993 al 31 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 20 luglio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova I.T.L. - Italiana lavori, con sede in Taranto e unita' in Taranto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1993 al 31 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.