IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni; Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1990 concernenti, rispettivamente, le tariffe per le prestazioni relative alle comunicazioni telefoniche, nazionali ed internazionali, in servizio automatico con addebito all'abbonato chiamato (numero verde) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1990; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1992 concernente la determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita' di traffico della rete telefonica pubblica commutata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate; Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Iritel approvata con decreto ministeriale 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, cosi' come modificata dalla convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali; Considerato che l'art. 22 del decreto ministeriale 16 marzo 1994 e l'art. 4 del decreto ministeriale 17 marzo 1994 sopra citati hanno definito criteri per l'introduzione di tariffe ridotte per collegamenti ad elevata intensita' di traffico nazionale e internazionale; Decreta: Art. 1. 1. Compatibilmente con la disponibilita' degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio e' consentita, per la durata di diciotto mesi, in via provvisoria ed a titolo sperimentale l'applicazione delle tariffe di cui ai successivi commi 2 e 3. 2. All'utenza che sottoscrive l'abbonamento per la prestazione numero verde, di cui ai decreti ministeriali 27 aprile 1990 citati in premessa, e che sviluppa un volume mensile di traffico mediamente non inferiore a 5.000 scatti per collegamento, si applicano le tariffe di cui alla tabella 1 allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Per collegamenti della rete pubblica commutata in uso ad uno o piu' abbonati, che risultano configurati in gruppo chiuso d'utente nazionale, internazionale ovvero nazionale ed internazionale, e che sviluppano un volume mensile di traffico mediamente non inferiore a 1.500 scatti per collegamento, si applicano i contributi, i canoni e le tariffe di cui alla tabella 2 allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Le condizioni tariffarie previste per i collegamenti ad elevati volumi di traffico della rete pubblica di cui al presente decreto si applicano solo nel caso di sottoscrizione di abbonamenti alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 di durata non inferiore ad un anno. 5. Nel caso in cui i gruppi chiusi d'utente nazionali, internazionali ovvero nazionali ed internazionali gia' attivi vengano sostituiti, su richiesta dell'utente, con quelli previsti dal presente decreto, non si applicano i contributi di cui ai punti 1.1 e 1.2 della tabella 2. 6. La societa' concessionaria per i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico riferisce ogni sei mesi al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni circa l'andamento della sperimentazione con apposita relazione.