IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la convenzione stipulata il 1 agosto 1984  tra  il  Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Vista  la  convenzione  stipulata il 1 agosto 1984 tra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable,  approvata  con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  90  del  18  aprile
1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni;
  Visti   i   decreti   ministeriali   27  aprile  1990  concernenti,
rispettivamente,  le  tariffe  per  le  prestazioni   relative   alle
comunicazioni  telefoniche,  nazionali ed internazionali, in servizio
automatico  con  addebito  all'abbonato   chiamato   (numero   verde)
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1990;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13  marzo  1992  concernente  la
determinazione delle tariffe per i collegamenti ad elevata intensita'
di traffico della  rete  telefonica  pubblica  commutata,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
  Visto   il   decreto   ministeriale  24  settembre  1992,  n.  427,
concernente il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate;
  Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero
delle poste  e  delle  telecomunicazioni  e  l'Iritel  approvata  con
decreto  ministeriale  29  dicembre  1992,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, cosi'  come  modificata  dalla
convenzione aggiuntiva stipulata il 22 dicembre 1993 ed approvata con
decreto  ministeriale  22  dicembre  1993,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993;
  Visto il decreto  ministeriale  16  marzo  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento
delle tariffe telefoniche nazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  marzo  1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento
delle tariffe telefoniche internazionali;
  Considerato che l'art. 22 del decreto ministeriale 16 marzo 1994  e
l'art.  4  del  decreto ministeriale 17 marzo 1994 sopra citati hanno
definito  criteri  per  l'introduzione   di   tariffe   ridotte   per
collegamenti   ad   elevata   intensita'   di  traffico  nazionale  e
internazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Compatibilmente con la disponibilita' degli impianti  e  con  le
esigenze  del  pubblico  servizio  e'  consentita,  per  la durata di
diciotto  mesi,  in  via  provvisoria  ed   a   titolo   sperimentale
l'applicazione delle tariffe di cui ai successivi commi 2 e 3.
  2.  All'utenza  che  sottoscrive  l'abbonamento  per la prestazione
numero verde, di cui ai decreti ministeriali 27 aprile 1990 citati in
premessa, e che sviluppa un volume mensile di traffico mediamente non
inferiore a 5.000 scatti per collegamento, si applicano le tariffe di
cui  alla  tabella  1  allegata  che costituisce parte integrante del
presente decreto.
  3. Per collegamenti della rete pubblica commutata in uso ad  uno  o
piu'  abbonati,  che  risultano configurati in gruppo chiuso d'utente
nazionale, internazionale ovvero nazionale ed internazionale,  e  che
sviluppano  un  volume mensile di traffico mediamente non inferiore a
1.500 scatti per collegamento, si applicano i contributi, i canoni  e
le  tariffe  di  cui  alla  tabella  2 allegata che costituisce parte
integrante del presente decreto.
  4. Le condizioni tariffarie previste per i collegamenti ad  elevati
volumi  di traffico della rete pubblica di cui al presente decreto si
applicano  solo  nel  caso  di  sottoscrizione  di  abbonamenti  alle
prestazioni di cui ai commi 2 e 3 di durata non inferiore ad un anno.
  5.   Nel   caso   in   cui  i  gruppi  chiusi  d'utente  nazionali,
internazionali ovvero nazionali ed internazionali gia' attivi vengano
sostituiti,  su  richiesta  dell'utente,  con  quelli  previsti   dal
presente decreto, non si applicano i contributi di cui ai punti 1.1 e
1.2 della tabella 2.
  6. La societa' concessionaria per i servizi di telecomunicazioni ad
uso pubblico riferisce ogni sei mesi al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni   circa   l'andamento   della  sperimentazione  con
apposita relazione.