IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, concernente i criteri generali di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988); Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 recante criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto Italia-Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990); Visto il decreto ministeriale 1 marzo 1991 concernente criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1991); Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1991 concernente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci tra l'Italia e l'Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991); Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1991 con il quale l'assegnazione dei tagliandi di controllo per ottenere autorizzazioni Austria e' stata ridotta del 20% rispetto al numero dei viaggi regolarmente effettuati dalle aziende di trasporto nel periodo di monitoraggio (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1991); Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1992 relativo alla determinazione di nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci Italia-Austria per il periodo 10 giugno 1992-9 giungo 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficilae n. 108 dell'11 maggio 1992). Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1992 recante criteri di attribuzione delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1992-1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992); Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1992 recante la disciplina relativa alla procedura di rilascio della documentazione in materia di autotrasporto di merci tra Italia e Austria (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992); Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28 novembre 1992); Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 recante criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993); Visto il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 recante ulteriori criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993); Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 recante ulteriori criteri di attribuzione di ecopunti e di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1993); Visto il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 recante ulteriori criteri di attribuzione di ecopunti per il trasporto internazionale di merci su strada tra l'Italia e l'Austria relativi al contingente 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994); Visto il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 recante disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria in transito sul territorio austriaco (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994); Decreta: Art. 1. Le imprese assegnatarie di ecopunti necessari al transito attraverso il territorio austriaco che effettuano trasporto di merci, sia in conto terzi che in conto proprio, che al 30 giugno 1994 hanno utilizzato meno del 40% della propria assegnazione, verranno penalizzate del 50% del residuo di ecopunti.